Art. 2.
  I soggetti che  intendono porre in commercio, a  partire gia' dalla
vendemmia  1998,  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Lugana",  provenienti da  vigneti non  ancora iscritti  all'albo dei
predetti vini, sono tenuti ad effettuare,  ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della  legge 10 febbraio 1992, n. 164  - la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito  albo  dei vigneti  di  detta  denominazione di  origine
controllata  entro sessanta  giorni dalla  data di  pubblicazione del
presente decreto.