Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata "Lugana", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei predetti vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti di detta denominazione di origine controllata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.