Art. 3.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vini  con la  denominazione  di origine  controllata
"Lugana" e' tenuto a norma  di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 settembre 1998
                                               Il dirigente: La Torre