Art. 2.
  1.  Le  dimensioni  minime  dei molluschi  bivalvi  pescabili  sono
dall'art. 89 del regolamento  sulla disciplina della pesca marittima,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, come modificato dai decreti  ministeriali 4 agosto 1982 e 16
luglio 1986.
  2.  In  ogni  confezione  del   prodotto  pescato  e'  ammessa  una
tolleranza di molluschi bivalvi  aventi dimensioni inferiori a quelle
previste di non piu' del 10% calcolato sul peso.