Art. 3.
  1. I  titolari di autorizzazione  alla pesca dei  molluschi bivalvi
presentano alla  capitaneria di porto,  entro il giorno 5  di ciascun
mese,  la dichiarazione  statistica conforme  al modello  allegato al
presente decreto (allegato A).
  2. La  capitaneria di porto,  entro il  giorno 15 di  ciascun mese,
trasmette al  Ministero per  le politiche  agricole i  dati aggregati
riferiti all' intero compartimento, conformemente al modello allegato
al  presente   decreto  (allegato   B),  conservando  agli   atti  le
dichiarazioni relative alle singole  unita' e comunicando altresi' le
unita'  per  le   quali  e'  stata  omessa   la  presentazione  della
dichiarazione ovvero  la dichiarazione stessa e'  stata presentata in
maniera irregolare o incompleta.
  3.  La mancata  o irregolare  presentazione della  dichiarazione e'
sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.