Art. 4. 1. Il comandante della capitaneria di porto determina l'orario di uscita dal porto delle unita', fissandolo, per il periodo aprilesettembre, in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale inizio dell'attivita' della piccola pesca. 2. Le unita' di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attivita': a) dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi; b) dal 1 aprile al 30 settembre nei giorni di mercoledi', sabato, domenica, festivi. 3. I giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi. 4. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festivita' di fine anno.