Art. 4.
  1. Il comandante  della capitaneria di porto  determina l'orario di
uscita   dal  porto   delle  unita',   fissandolo,  per   il  periodo
aprilesettembre, in una fascia  compresa tra le ore 5 e  le ore 7, al
fine di tenere in debito  conto il tradizionale inizio dell'attivita'
della piccola pesca.
  2. Le unita' di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attivita':
  a)  dal 1  ottobre al  31 marzo  nei giorni  di sabato,  domenica e
festivi;
  b) dal 1  aprile al 30 settembre nei giorni  di mercoledi', sabato,
domenica, festivi.
  3.  I  giorni  di  fermo  settimanali,  per  l'uso  degli  attrezzi
denominati rastrello  da natante e  rastrelli senza ausilio  di forza
motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.
  4.  Non  sono  consentite  deroghe  alle  previsioni  del  presente
articolo per le festivita' di fine anno.