Art. 5. 1. Il fermo tecnico della pesca delle vongole e' attuato almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre. I mesi sono determinati con ordinanza del comandante della capitaneria di porto, sentita la Commissione consultiva locale della pesca marittima. 2. La pesca degli altri molluschi bivalvi e' vietata nei seguenti periodi: a) cannolicchi: dal 1 aprile al 30 settembre; b) telline: dal 1 aprile al 30 aprile; c) tartufi: dal 1 giugno al 31 luglio. 3. Non e' consentita la pesca delle telline, dei tartufi e della vongola verace con la draga idraulica. 4. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri. 5. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al comma 1 e' consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.