Art. 7. 1. Ai fini del controllo delle quantita' massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto dal comandante della capitaneria di porto. 2. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi e' limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. 3. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, gia' autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni. 4. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 8, previo ritiro della precedente nave dall'attivita' di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.