Art. 7.
  1.  Ai fini  del  controllo delle  quantita'  massime pescabili,  i
molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico
punto  di  sbarco  stabilito  per ogni  porto  dal  comandante  della
capitaneria di porto.
  2. L'autorizzazione  alla pesca  dei molluschi bivalvi  e' limitata
alle acque del compartimento di iscrizione della nave.
  3.  Le navi  autorizzate  alla pesca  dei  molluschi bivalvi,  gia'
autorizzate ad  esercitare i  mestieri della  piccola pesca  (nasse e
attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.
  4. Il Ministero per le  politiche agricole concede il trasferimento
dell'autorizzazione alla  pesca dei molluschi con  draga idraulica ad
altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui
all'art.  8, previo  ritiro della  precedente nave  dall'attivita' di
pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.