Art. 8.
  1. Per le caratteristiche tecniche della nave tipo e degli attrezzi
per  la  pesca   dei  molluschi  bivalvi  si   applicano,  in  quanto
compatibili,  le disposizioni  previste dagli  articoli 11  e 12  del
decreto ministeriale 21 luglio 1998.
  2.  Il recupero  ed  il traino  dell'attrezzo  sono effettuati  con
l'ausilio del cavo.