Art. 8. 1. Per le caratteristiche tecniche della nave tipo e degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 21 luglio 1998. 2. Il recupero ed il traino dell'attrezzo sono effettuati con l'ausilio del cavo.