Art. 5.
  1. Il fermo tecnico della pesca  delle vongole e' attuato almeno in
due mesi compresi tra aprile e settembre. I mesi sono determinati con
ordinanza  del  comandante della  capitaneria  di  porto, sentita  la
commissione consultiva locale della pesca marittima.
  2. La pesca  degli altri molluschi bivalvi e'  vietata nei seguenti
periodi:
    a) cannolicchi: dal 1 aprile al 31 maggio;
    b) telline: dal 1 aprile al 30 aprile;
    c) tartufi: dal 1 giugno al 31 luglio.
  3. Non  e' consentita la pesca  delle telline, dei tartufi  e della
vongola verace con la draga idraulica.
  4. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione
dei cannolicchi, deve essere effettuata  in acque profonde almeno tre
metri.
  5. Durante  i periodi  di divieto  di pesca  di cui  al comma  1 e'
consentito  l'esercizio degli  altri  mestieri  di pesca  autorizzati
nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei
molluschi bivalvi.