Art. 8.
                             Le sanzioni
  La  mancata  o  incompleta presentazione della dichiarazione di cui
alla presente  disciplina,  comporta  l'impossibilita'  di  mantenere
aggiornato  il  fascicolo  aziendale  e  quindi, in base all'articolo
precedente, l'impossibilita' di verificare le superfici di produzione
e le  rese;  pertanto,  saranno  applicate  le  disposizioni  di  cui
all'art.  13 del regolamento CE n. 1294/96.
  L'A.I.M.A.  all'atto  della  ricezione  di  una  domanda  di  aiuto
comunitario, di cui al regolamento CEE  numero  822/87,  verifichera'
l'avvenuta  presentazione  della dichiarazione delle superfici vitate
del  richiedente  l'aiuto  e  dei  suoi  fornitori.  In  caso   venga
riscontrata l'omessa dichiarazione delle superfici vitate, l'A.I.M.A.
provvede  alla  relativa  comunicazione agli uffici della repressione
frodi per gli adempimenti di propria competenza.
   Roma, 9 settembre 1998
                              Il commissario straordinario: Ricciardi