Art. 8. Le sanzioni La mancata o incompleta presentazione della dichiarazione di cui alla presente disciplina, comporta l'impossibilita' di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale e quindi, in base all'articolo precedente, l'impossibilita' di verificare le superfici di produzione e le rese; pertanto, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento CE n. 1294/96. L'A.I.M.A. all'atto della ricezione di una domanda di aiuto comunitario, di cui al regolamento CEE numero 822/87, verifichera' l'avvenuta presentazione della dichiarazione delle superfici vitate del richiedente l'aiuto e dei suoi fornitori. In caso venga riscontrata l'omessa dichiarazione delle superfici vitate, l'A.I.M.A. provvede alla relativa comunicazione agli uffici della repressione frodi per gli adempimenti di propria competenza. Roma, 9 settembre 1998 Il commissario straordinario: Ricciardi