Art. 5.
  Il piano di studi e' articolato  per ciascuno anno sulla base della
tavola didattica di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale
16 dicembre 1997:
  area  del diritto  costituzionale (N08X)  con un  numero di  ore di
insegnamento nei due anni non inferiore a 60;
  area delle istituzioni di diritto pubblico, del diritto regionale e
degli enti locali (N09X) con un numero di ore di insegnamento nei due
anni non inferiore a 90;
  area  del diritto  amministrativo (N10X)  con un  numero di  ore di
insegnamento nei due anni non inferiore a 90;
  area  del  diritto  tributario  (N13X)  con un  numero  di  ore  di
insegnamento nei due anni non inferiore a 30;
  area del diritto  e politica delle comunita' europee  (N14X) con un
numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;
  area della finanza  e contabilita' degli enti locali  (P01C) con un
numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;
  area della politica economica regionale (P01J) con un numero di ore
di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;
  area delle scienze dell'amministrazione (Q02X) con un numero di ore
di insegnamento nei due anni non inferiore a 60.
  Il   consiglio  della   scuola  potra'   stabilire,  accanto   agli
insegnamenti  obbligatori,  anche  insegnamenti facoltativi  i  quali
potranno  essere trattati  anche  da settori  scientificodisciplinari
diversi da quelli indicati.