Art. 5. Il piano di studi e' articolato per ciascuno anno sulla base della tavola didattica di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997: area del diritto costituzionale (N08X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area delle istituzioni di diritto pubblico, del diritto regionale e degli enti locali (N09X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90; area del diritto amministrativo (N10X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90; area del diritto tributario (N13X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area del diritto e politica delle comunita' europee (N14X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area della finanza e contabilita' degli enti locali (P01C) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60; area della politica economica regionale (P01J) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30; area delle scienze dell'amministrazione (Q02X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60. Il consiglio della scuola potra' stabilire, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi i quali potranno essere trattati anche da settori scientificodisciplinari diversi da quelli indicati.