Art. 5.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale scaturito  dalla  applicazione della  presente
ordinanza  e   pertanto,  eventuali   oneri  derivanti   da  ritardi,
inadempienze  o  contenziosi a  qualsiasi  titolo  insorgenti sono  a
carico dei bilanci degli enti attuatori.