Art. 3.
  1. La  provincia di Cuneo  approva i progetti previa  conferenza di
servizi  da  attuare  entro  sette giorni  dalla  disponibilita'  dei
progetti.  Qualora alla  conferenza di  servizi il  rappresentante di
un'amministrazione  invitata sia  risultato  assente  o comunque  non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo  dalla presenza  della  totalita' delle  amministrazioni
invitate  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti.  Il dissenso manifestato in  sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni    progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.  L'amministrazione provinciale  di Cuneo  puo' comunque
assumere la determinazione di  conclusione positiva del procedimento.
Nel  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da  una  amministrazione
preposta  alla   tutela  ambientale   paesaggisticoterritoriale,  del
patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini,
la determinazione  e' subordinata,  in deroga  all'art. 14,  comma 4,
della  legge 7  agosto 1990,  n. 241,  come sostituito  dall'art. 17,
comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro
competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
  2.  I pareri,  visti e  nullaosta relativi  agli interventi  che si
dovessero rendere necessari anche  successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma precedente,  in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15  maggio  1997,  n. 127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti entro  sette  giorni  dalla richiesta  e,
qualora   entro   tale  termine   non   siano   resi,  si   intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  3. All'affidamento  dei lavori provvede  la provincia di  Cuneo che
opera  come   soggetto  attuatore   attraverso  la   procedura  della
trattativa privata  mediante gara  informale, invitando un  numero di
ditte,  non inferiore  a quindici,  aventi  i requisiti  di legge,  e
capacita' tecnica  ed operativa tale da  assicurare, anche attraverso
lavoro notturno  e festivo, tempi  rapidi per la  realizzazione delle
opere. Per lavori di importo fino  a lire 300 milioni il numero delle
ditte da invitare alla trattativa privata puo' essere ridotto a 5. In
caso di somma  urgenza o di scioglimento dei  contratti d'appalto per
inadempienze     dell'impresa     appaltatrice,    e'     autorizzato
all'affidamento  dei lavori  anche a  trattativa privata  con singola
impresa.