Art. 3. 1. La provincia di Cuneo approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'amministrazione provinciale di Cuneo puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. 2. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. All'affidamento dei lavori provvede la provincia di Cuneo che opera come soggetto attuatore attraverso la procedura della trattativa privata mediante gara informale, invitando un numero di ditte, non inferiore a quindici, aventi i requisiti di legge, e capacita' tecnica ed operativa tale da assicurare, anche attraverso lavoro notturno e festivo, tempi rapidi per la realizzazione delle opere. Per lavori di importo fino a lire 300 milioni il numero delle ditte da invitare alla trattativa privata puo' essere ridotto a 5. In caso di somma urgenza o di scioglimento dei contratti d'appalto per inadempienze dell'impresa appaltatrice, e' autorizzato all'affidamento dei lavori anche a trattativa privata con singola impresa.