Art. 5.
  1. La  provincia di Cuneo,  per le  occupazioni d'urgenza e  per le
eventuali  espropriazioni  delle  aeree occorrenti  per  l'esecuzione
delle opere  e degli interventi  di cui alla presente  ordinanza, una
volta  emesso il  decreto di  occupazione d'urgenza,  prescindendo da
oggi  altro  adempimento,  provvede  alla redazione  dello  stato  di
consistenza e del  verbale di immissione in possesso  dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.