Art. 5. 1. La provincia di Cuneo, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aeree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da oggi altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.