Art. 2.
  1.  Il commissario  delegato -  presidente della  regione Calabria,
stipula  entro centoventi  giorni dalla  data di  pubblicazione della
presente  ordinanza,  a seguito  di  procedure  di gara  comunitarie,
contratti per la durata massima di quindici anni, di conferimento dei
rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti
nei comuni della  regione Calabria, con operatori  industriali che si
impegnino  a realizzare  impianti per  la produzione  di combustibile
derivato dai rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1999,
ad  utilizzare detto  combustibile  in impianti  esistenti nonche'  a
realizzare impianti  dedicati per  la produzione di  energia mediante
l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio
entro il  31 dicembre  2000 assicurando,  comunque, nelle  more della
messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico
del combustibile  prodotto. La  stipula dei contratti  per l'utilizzo
del   combustibile   derivato   da  rifiuti   e'   subordinata   alla
sottoscrizione di accordi di  programma fra operatori industriali, il
commissario delegato - presidente della regione Calabria, il Ministro
dell'ambiente   ed   il   Ministro   dell'industria,   commercio   ed
artigianato. Gli impianti di  produzione di combustibile derivato dai
rifiuti e quelli  dedicati di produzione di  energia sono localizzati
in siti anche  in variante al piano regionale per  lo smaltimento dei
rifiuti, in  modo da  assicurare la  maggior protezione  ambientale e
garantire la massima economicita' di  gestione e sono dimensionati in
coordinamento  con  gli  obiettivi  degli interventi  in  materia  di
raccolta  differenziata  in modo  da  favorire  il riciclaggio  delle
frazioni valorizzabili.
  2. Il  Ministro dell'industria puo' autorizzare  l'ENEL a stipulare
convenzioni per la cessione di  energia elettrica, alle condizioni di
cui  al  provvedimento  CIP   6/92,  con  operatori  industriali  che
sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario
delegato - presidente  della regione Calabria, i contratti  di cui al
precedente comma 1. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in
luogo di  iniziative, ammesse fino al  30 giugno 1995, che  non hanno
trovato concretezza.  Tali incentivi si applicano  alla produzione di
energia elettrica mediante combustione di CDR ottenuto trattando fino
al 50 per cento in peso dei  rifiuti urbani totali della regione e da
tutti gli altri rifiuti assimilati.
  3.  Il commissario  delegato -  presidente della  regione Calabria,
concorre con le  risorse di cui all'ordinanza n. 2696  del 21 ottobre
1997  ed  al   successivo  art.  5  della   presente  ordinanza  alla
realizzazione   degli   interventi    necessari   per   la   raccolta
differenziata,  selezione,  valorizzazione,   produzione  di  compost
derivato   dalla  frazione   umida   raccolta   separatamente  e   di
combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti, al fine di
realizzare  il  raggiungimento  degli obiettivi  alle  condizioni  di
massima economicita'.
  4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, per
l'espletamento   delle   indagini   e   delle   ricerche   necessarie
all'attivita'   di  progettazione,   dispone   l'accesso  alle   aree
interessate  in deroga  all'art. 16,  comma 9,  della legge  2 giugno
1995,  n.  216, per  le  occupazioni  d'urgenza  e per  le  eventuali
espropriazioni delle  aree occorrenti per l'esecuzione  delle opere e
degli interventi;  emette il decreto  di occupazione e  provvede alla
redazione dello stato  di consistenza e del verbale  di immissione in
possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.
  5. Il commissario delegato -  presidente della regione Calabria, si
avvale,  per la  valutazione  degli aspetti  ambientali dei  progetti
degli impianti  dedicati di  utilizzazione del  combustibile derivato
dai  rifiuti  con  recupero  di energia,  della  commissione  di  cui
all'art.  18, comma  5, della  legge  11 marzo  1988, n.  67, che  si
esprime con parere costruttivo entro trenta giorni dalla richiesta.