Art. 2. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, stipula entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di quindici anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Calabria, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1999, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonche' a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti e' subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato - presidente della regione Calabria, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti e quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicita' di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili. 2. Il Ministro dell'industria puo' autorizzare l'ENEL a stipulare convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Calabria, i contratti di cui al precedente comma 1. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione di CDR ottenuto trattando fino al 50 per cento in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati. 3. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, concorre con le risorse di cui all'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997 ed al successivo art. 5 della presente ordinanza alla realizzazione degli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente e di combustibile derivato dalla restante frazione dei rifiuti, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicita'. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 2 giugno 1995, n. 216, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. 5. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale, per la valutazione degli aspetti ambientali dei progetti degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime con parere costruttivo entro trenta giorni dalla richiesta.