Art. 3. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, dispone per le discariche incontrollate di rifiuti, nonche' per le aree a qualsiasi titolo divenute discariche abusive, la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari, previa diffida. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 1 il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale: per le attivita' di individuazione e rilevazione, dell'A.N.P.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanita', dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle universita' della regione Calabria e degli enti territorialmente competenti, con il riconoscimento delle spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato; per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A., con il rimborso dei costi sostenuti e documentati. 3. Per le funzioni di cui al presente articolo il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale, in ogni provincia della regione, del prefetto in qualita' di sub commissario. 4. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, si avvale delle risorse di cui alla ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, ed al successivo art. 5 della presente ordinanza.