Art. 3.
  1.  Il commissario  delegato -  presidente della  regione Calabria,
dispone per  le discariche incontrollate  di rifiuti, nonche'  per le
aree  a qualsiasi  titolo divenute  discariche abusive,  la messa  in
sicurezza  e  la bonifica  a  carico  dei soggetti  titolari,  previa
diffida.
  2. Per lo svolgimento delle attivita'  di cui al precedente comma 1
il  commissario  delegato -  presidente  della  regione Calabria,  si
avvale:
  per le  attivita' di  individuazione e  rilevazione, dell'A.N.P.A.,
del  Dipartimento  per  i servizi  tecnici  nazionali,  dell'Istituto
nazionale   di  geofisica,   dell'Istituto   superiore  di   sanita',
dell'I.S.P.E.S.L.  e  della  collaborazione delle  universita'  della
regione  Calabria e  degli enti  territorialmente competenti,  con il
riconoscimento delle  spese sostenute e documentate  ad esclusione di
quelle  relative  al  trattamento  economico di  base  del  personale
impiegato;
  per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi di
messa in  sicurezza e  bonifica, dell'E.N.E.A.,  con il  rimborso dei
costi sostenuti e documentati.
  3.  Per le  funzioni di  cui  al presente  articolo il  commissario
delegato  - presidente  della regione  Calabria, si  avvale, in  ogni
provincia della regione, del prefetto in qualita' di sub commissario.
  4. Il commissario delegato -  presidente della regione Calabria, si
avvale delle  risorse di cui  alla ordinanza  n. 2696 del  21 ottobre
1997, ed al successivo art. 5 della presente ordinanza.