Art. 4. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria, puo' avvalersi di personale della pubblica amministrazione fino ad un massimo di 35 unita'. 2. Il personale di cui al comma 1 e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di settanta ore mensili che sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa. 3. Al personale di cui al comma 1 a cui il commissario delegato - presidente della regione Calabria, puo' affidare compiti di progettazione e di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e' riconosciuto un compenso massimo di centocinquanta ore mensili di lavoro straordinario. Al personale tecnico cui sono attribuite le funzioni di direttore dei lavori e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera, ingegnere capo e collaudatore e' corrisposto un compenso determinato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, con l'applicazione della riduzione del 50 per cento sulle tariffe professionali. 4. L'utilizzazione del personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni. 5. Il commissario delegato potra' avvalersi per gli interventi di competenza della deroga all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ed all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come integrato e modificato dall'art. 4-bis della legge 2 giugno 1995, n. 216.