Art. 4.
  1.  Il commissario  delegato -  presidente della  regione Calabria,
puo' avvalersi di personale della pubblica amministrazione fino ad un
massimo di 35 unita'.
  2. Il  personale di  cui al  comma 1  e' autorizzato  ad effettuare
lavoro straordinario nel  limite massimo di settanta  ore mensili che
sara' retribuito in rapporto all'attivita' effettivamente resa.
  3. Al personale di  cui al comma 1 a cui  il commissario delegato -
presidente  della   regione  Calabria,   puo'  affidare   compiti  di
progettazione e di  coordinatore in materia di sicurezza  e di salute
durante  la  progettazione  dell'opera e'  riconosciuto  un  compenso
massimo  di centocinquanta  ore mensili  di lavoro  straordinario. Al
personale tecnico  cui sono attribuite  le funzioni di  direttore dei
lavori e/o coordinatore  in materia di sicurezza e  di salute durante
l'esecuzione dell'opera, ingegnere capo e collaudatore e' corrisposto
un compenso  determinato ai sensi  dei commi 4  e 5 dell'art.  62 del
regio  decreto 23  ottobre 1925,  n. 2537,  con l'applicazione  della
riduzione del 50 per cento sulle tariffe professionali.
  4.  L'utilizzazione   del  personale   pubblico  anche   in  organi
collegiali istituiti  per l'intervento straordinario, e'  disposta in
deroga alle procedure  di comando, di distacco e  di autorizzazione e
si svolge  in deroga  alle norme  ordinarie in  materia di  orario di
servizio. Tra le norme procedurali  derogate sono comprese l'art. 58,
commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, l'art. 56  del testo unico 10  gennaio 1957, n. 3,  e l'art. 456,
comma  12,  del  decreto  legislativo  10  aprile  1994,  n.  297,  e
successive integrazioni e modificazioni.
  5. Il commissario  delegato potra' avvalersi per  gli interventi di
competenza della deroga all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
14 agosto 1996,  n. 494, ed all'art. 7 della  legge 11 febbraio 1994,
n. 109, cosi' come integrato e modificato dall'art. 4-bis della legge
2 giugno 1995, n. 216.