Art. 7. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 1998 Il Ministro: Napolitano