Art. 7.
  1. Sono fatti salvi gli  effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dal  commissario delegato  - presidente  della regione  Calabria fino
alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
  2.  Sono fatte  salve  le disposizioni  contenute nella  precedente
citata  ordinanza che  non  risultano in  contrasto  con la  presente
ordinanza.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 ottobre 1998
 Il Ministro: Napolitano