Art. 5.
  All'atto   della   scadenza   della  validita',   ove   non   venga
tempestivamente  rinnovata  l'autorizzazione, cessa  automaticamente,
ogni attivita' di trapianto di osso, cartilagine, tendini, legamenti,
strutture nervose periferiche (nervi) vasi sanguigni e pelle.