Art. 2. 1. Ferme restando le disposizioni vigenti e, in particolare, quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, i fogli illustrativi e le etichette dei medicinali compresi nelle monografie riportate nell'allegato 1 e autorizzati all'immissione in commercio con il decreto ministeriale 8 novembre 1993 devono essere conformi alle specifiche monografie e al modello riportato nell'allegato 2. 2. La documentazione relativa a ciascuno dei medicinali di cui al precedente comma deve essere completata con un riassunto delle caratteristiche del prodotto, redatto in conformita' alla specifica monografia compresa nell'allegato 1 e al modello riportato nell'allegato 2, che dovra' essere conservato dal titolare e presentato al Ministero della sanita' quando richiesto dalle norme vigenti. 3. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura di tutti i medicinali con composizione corrispondente a quella dei medicinali compresi nelle monografie riportate nell'allegato 1, comunque autorizzati all'immissione in commercio, devono essere adeguati allo standard rappresentato dalle monografie e dai modelli allegati secondo la tempistica e le modalita' stabilite dall'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 2 ottobre 1995 come modificato dal precedente art. 1, comma 2.