IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
  Visto in  particolare l'art. 1,  comma 5, lettera a),  del predetto
decreto  che esclude  dalla  partecipazione al  costo le  prestazioni
finalizzate alla tutela  della maternita', prevedendo l'aggiornamento
del decreto del Ministro della sanita' del 6 marzo 1995;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' 6 marzo  1995 recante
"Aggiornamento del  decreto ministeriale 14 aprile  1984 ''Protocolli
di accesso agli esami di laboratorio e diagnostica strumentale per le
donne  in   stato  di  gravidanza   ed  a  tutela   della  maternita'
responsabile''";
  Sentito  il Consiglio  superiore  di sanita'  - Assemblea  generale
nella seduta del 17 giugno 1998;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 30 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono escluse  dalla partecipazione al costo,  ai sensi dell'art.
1. comma  5, lettera a), del  decreto legislativo 29 aprile  1998, n.
124, le prestazioni di diagnostica  strumentale e di laboratorio e le
altre  prestazioni  specialistiche  per la  tutela  della  maternita'
indicate  dal presente  decreto e  dagli allegati  A, B  e C,  che ne
formano  parte  integrante,  fruite  presso  le  strutture  sanitarie
pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari.
Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche
periodiche ostetricoginecologiche.
  2. La  prescrizione delle prestazioni di  diagnostica strumentale e
di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche e' effettuata
dai medici di  medicina generale o dagli  specialisti operanti presso
le  strutture  accreditate,  pubbliche  o  private,  ivi  compresi  i
consultori   familiari.   La   prescrizione  dello   specialista   e'
obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C.