Agli      assessorati     regionali
                                  all'agricoltura
                                  Al Ministero degli interni
                                  All'A.I.M.A.
                                  Al Comando carabinieri tutela norme
                                  comunitarie e agroalimentari
                                  Alle associazioni di categoria
  La  normativa  comunitaria  consente  agli enti  ed  istituzioni  a
carattere  sociale, senza  scopo  di lucro,  di  acquistare a  prezzi
ridotti la carne bovina  congelata immagazzinata presso gli organismi
d'intervento dell'Unione europea.
  Il provvedimento piu' recente che dispone le norme di vendita e gli
obblighi  che debbono  essere  assolti dai  richiedenti del  prodotto
carneo  e' il  regolamento C.E.  n. 2.271/95  del 27  settembre 1995,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  delle comunita' europee  n. 231
del 28 settembre 1995.
  Con  la  presente circolare  s'intende  chiarire  le procedure  che
devono   essere  seguite   dai  soggetti   interessati,  nonche'   le
disposizioni  integrative al  menzionato regolamento  n. 2.271/95  ed
ogni  ulteriore utile  informazione, allo  scopo di  illustrare tutto
l'iter procedurale necessario che va dalla richiesta d'acquisto, alla
consegna  e al  consumo  del prodotto,  con  i conseguenti  specifici
controlli.
  Questi ultimi hanno costituito, in precedenza, un anello debole del
sistema che, invece, vuole essere  rafforzato per evitare critiche da
parte  dell'Esecutivo comunitario,  che potrebbero  tramutarsi in  un
contenzioso nei confronti dell'Italia.
  Si ritiene pertanto utile che per tali azioni di controllo vi siano
in  diretto   coinvolgimento  e  responsabilita'   degli  assessorati
regionali  dell'agricoltura o  loro  uffici  periferici in  relazione
all'ubicazione  territoriale dell'istituzione  richiedente l'acquisto
di  carne.   Gli  stessi   assessorati  si  possono   avvalere  della
collaborazione del  Comando Carabinieri - Tutela  norme comunitarie e
agroalimentari - Via Torino, 44 - Roma, fax n. 06/4818534, per quanto
attiene il controllo nei confronti degli intermediari o mandatari che
procedono alle  operazioni di acquisto, lavorazione  e consegna delle
carni per conto degli enti sociali.
                  Individuazione delle istituzioni
                           ed enti sociali
  La normativa comunitaria non pone vincoli di alcun genere in merito
ai requisiti che le istituzioni  o enti sociali debbono possedere per
essere  ammessi  al  beneficio  dell'acquisto della  carne  a  prezzo
ridotto, ma si tratta di facolta' demandata dello Stato membro.
  In tale  contesto, si reputa  opportuno che l'A.I.M.A.  provveda ad
una preventiva  acquisizione dell'elenco nazionale  delle istituzioni
ed  enti  riconosciuti.  E'  indispensabile che  il  predetto  elenco
nazionale,  distinto  per  regione   e  per  provincia,  contenga  la
denominazione  e l'indirizzo  di ogni  istituzione nonche'  il numero
approssimativo delle persone da essa assistite.
  Detto  elenco dovra'  essere  tenuto  aggiornato dall'A.I.M.A.  che
provvedera' ad  effettuare le prescritte  comunicazioni all'Esecutivo
comunitario  ed al  Ministero  per le  politiche agricole,  Direzione
generale delle politiche comunitarie ed internazionali.
                     Presentazione delle domande
  Le Istituzioni che intendono  avvalersi dei benefici concessi dalla
normativa comunitaria e nazionale debbono rivolgersi agli assessorati
regionali  all'agricoltura competenti  tramite i  quali trasmette  la
domanda   d'acquisto  della   carne   all'A.I.M.A.,   con  il   visto
d'autorizzazione degli assessorati stessi.
  Gli assessorati potranno assolvere tale compito solo se in possesso
dell'elenco delle  istituzioni sociali riconosciute e  che l'A.I.M.A.
fornira'  ad ogni  singola  regione, tenuto  conto  della sede  delle
istituzioni stesse.
  I predetti assessorati potranno cosi' verificare, in relazione alla
richiesta pervenuta,  se l'Ente risulta annoverato  tra quelli "senza
scopo di  lucro" quali  istituti educativoassistenziali,  di ricovero
per minori, case  di riposo per anziani, nosocomi, ecc.,  e solo dopo
la  positiva verifica  l'organismo regionale  autorizzera' l'istituto
interessato  all'acquisto  della  carne  e  trasmettera',  per  conto
dell'istituto  stesso   ed  entro  quindici  giorni   dalla  data  di
ricezione, la domanda di cui al  facsimile allegato 1, da redigere in
triplice copia, di cui:
   l'originale va inoltrato all'A.I.M.A.;
   una copia trattenuta dall'Organo regionale competente;
   una copia trattenuta dall'Ente in causa.
  E' da  tener presente  che i  quantitativi minimi  richiedibili non
possono essere inferiori a 500 kg per  le carni non disossate e a 250
kg per  gli altri prodotti, cosi'  come disposto dall'art. 1,  par. 2
del reg. n. 2271/95.
  Gli interessati possono rivolgersi  ad altri organismi d'intervento
dell'Unione europea, i cui indirizzi figurano nell'allegato n. 2.
  In questo caso, fermo restando le procedure sopra indicate da parte
dell'organismo regionale competente, la domanda deve essere:
  in originale inoltrata all'A.I.M.A.,  che provvedera' a trasmettere
la richiesta all'organismo d'intervenuto venditore;
  in copia, trattenuta dall'assessorato regionale e dall'ente.
  Le istituzioni o  enti sociali possono avvalersi  della facolta' di
far  effettuare le  operazioni d'acquisto,  trasporto, conservazione,
dissossamento   e  confezionamento   del   prodotto   carneo  da   un
intermediario o da  un mandatario, che dovra'  attenersi alle vigenti
disposizioni sanitarie.
  Quest'ultimo puo' rappresentare piu' istituzioni con modesto numero
di  assistiti,  al  fine  di poter  rispettare  l'obbligo  dei  sopra
indicati quantitativi minimi di carne acquistabile.
  In  tal caso,  allo scopo  di un'efficace  gestione amministrativa,
l'intermediario  o mandatario  e' tenuto  a raggruppare,  per singola
richiesta  d'acquisto,  soltanto  piu'   enti  ubicati  nello  stesso
territorio regionale.
  Ai fini dei successivi controlli,  e' necessario che in domanda sia
indicato se l'ente disponga  di locali frigorifero dove immagazzinare
la carne o,  in caso contrario, l'esatta ubicazione  di magazzini che
s'intendono   utilizzare   per   le   operazioni   di   disossamento,
sezionamento e  frigoconservazione, con  l'obbligo di  annotare tutti
gli elementi informativi contenuti negli appositi spazi della domanda
stessa.
  Qualora le operazioni di presa in  carico della carne in osso ed il
successivo  disossamento  e  sezionamento avvengano  in  una  regione
diversa da  quella di  ubicazione dell'ente,  copia della  domanda di
acquisto deve  essere obbligatoriamente inoltrata anche  alla Regione
dove  ha sede  lo stabilimento,  alla quale  deve essere  indicato il
periodo o i periodi in cui avvengono le operazioni di disosso.
  Tali indicazioni  sono indispensabili per i  necessari sopralluoghi
nelle fasi di lavorazione della  carne da parte dell'organo regionale
preposto.
                              Obblighi
  I prodotti  acquistati dalle  istituzioni devono  essere utilizzati
nei sei mesi successivi alla  conclusione del contratto stipulato con
l'organismo d'intervento, cosi' come disposto dall'art. 2, par. 1 del
reg. n. 2271/95, somministrandoli agli assistiti sotto forma di pasti
pronti.
  I sei mesi  indicati decorreranno dal giorno di  notifica, da parte
dell'A.I.M.A., dell'assegnazione del prodotto dell'ente interessato.
  E',  inoltre, il  caso  di chiarire  che  una successiva  richiesta
d'acquisto   potra'  essere   autorizzata   solo  previo   preventivo
accertamento,  da  parte   degli  assessorati  regionali  competenti,
dell'utilizzo   di   almeno   l'85%    della   quantita'   di   carne
precedentemente  assegnata che,  comunque, deve  essere completamente
utilizzata prima dell'immissione al consumo del nuovo quantitativo.
  I  soggetti  interessati  (istituzioni, intermediari  o  mandatari)
debbono  munirsi  ognuno  di   un  registro,  vistato  dall'organismo
regionale  competente, in  cui  deve essere  tenuta una  contabilita'
aggiornata  e  distinta  per  singola  assegnazione,  allo  scopo  di
consentire  agli  organi preposti  al  controllo,  la verifica  della
destinazione e dell'utilizzazione del prodotto acquistato.
  Qualora si effettui  il disossamento delle carni  acquistate, e' da
tener presente  che 130 kg di  carne con osso devono  corrispondere a
100 kg di carne disossata.
  Dopo l'operazione di disosso, occorre  aver cura che le carni siano
presentate   in  maniera   da  permetere   una  facile   e  immediata
individuazione  dei tagli  e che  siano trattate  nel rispetto  delle
condizioni igienicosanitarie vigenti.  L'intermediatario o mandatario
deve  scortare il  prodotto  da consegnare  alle  istituzioni con  un
attestato che rechi le seguenti indicazioni:
   presentazione, peso e categoria dei quarti;
  in caso di disossamento o di  sezionamento: numero, tipo e peso dei
diversi tagli.
  Al termine delle operazioni di consegna dell'intero quantitativo di
carne acquistata  dall'ente interessato, un  attestato riepilogativo,
di cui all'allegato  n. 3, firmato dall'intermediario  o mandatario e
dall'istituzione,  deve  essere trasmesso  immediatamente  all'organo
regionale competente  per i  dovuti controlli,  quest'ultimo inviera'
l'attestato all'A.I.M.A. per lo svincolo della cauzione.
  In particolare,  per le  operazioni di disossamento  e sezionamento
della  carne  da parte  dell'intermediario  o  dello stabilimento  di
lavorazione, devono essere annotati sui registri tutti i passaggi che
intervengono dalla presa in carico del prodotto in osso alla consegna
del numero, tipo e peso dei diversi tagli.
                              Cauzioni
  Ai sensi  dell'art. 15 del  regolamento della C.E. n.  2.173/79, le
istituzioni sono tenute a versare  all'A.I.M.A. una cauzione pari a 6
ECU/100kg di  prodotto acquistato, a garanzia  dell'utilizzazione del
prodotto entro i sei mesi successivi alla conclusione del contratto a
beneficio  dei  propri  assistiti.   Cio'  costituisce  una  esigenza
principale ai fini dello svincolo della suddetta cauzione.
  Una  cauzione supplementare  pari a  110 ECU  per 100  kg di  carne
acquistata e'  costituita dall'intermediario o mandatario,  ridotta a
60 ECU se  si limita ad effettuare soltanto  operazioni di trasporto.
Cio' a  garanzia che i  prodotti vengano consegnati  agli interessati
conformemente agli accordi stipulati.
  Tale cauzione e'  svincolata non appena sia stata  fornita la prova
che tutto il quantitativo di carne assegnato, eventualmente disossato
e  sezionato,  sia  stato  completamente  consegnato  all'istituzione
(attestato di cui all'allegato n. 3).
                              Controlli
  Gli assessorati regionali  dell'agricoltura provvedono al controllo
della destinazione  ed utilizzazione  delle carni  acquistate tramite
riscontro  della contabilita'  aggiornata  sui  registri in  possesso
degli  enti beneficiari  e  degli intermediari  o mandatari,  nonche'
tramite  sopralluoghi  presso  gli  stabilimenti  di  disossamento  e
sezionamento delle carni e presso gli enti medesimi.
  I sopralluoghi improvvisi presso gli stabilimenti di disossamento e
sezionamento  delle carni  rappresentano  la fase  piu' delicata  del
controllo e, pertanto, gli organismi regionali dovrano porre maggiore
attenzione  e  continuita'  al  controllo  stesso,  avvalendosi,  ove
necessario,   della  collaborazione   del   Comando  Carabinieri   in
indirizzo.
  Gli organi  di controllo sono  tenuti a compilare, in  occasione di
ogni   sopralluogo,   un   apposito  verbale   in   triplice   copia,
controfirmato dai  soggetti interessati,  da redigere sulla  base del
facsimile allegato n. 4.
  Delle tre copie, una e' trattenuta dall'organismo di controllo, una
e' inviata all'A.I.M.A. ed una rimane al soggetto controllato.
  Qualora fossero  riscontrate inadempienze  a quanto  disposto dalle
vigente  normativa  comunitaria  e nazionale,  queste  devono  essere
immediatamente   comunicate  all'A.I.M.A.   e,  per   conoscenza,  al
Ministero per le politiche agricole, per i provvedimenti sanzionatori
da applicare.
  In  caso d'irregolarita',  che  si configurino  in operazioni  poco
trasparenti  in ordine  alla consegna,  lavorazione ed  utilizzazione
della  carne,  la  cauzione  versata  all'A.I.M.A.  sara'  totalmente
incamerata.  Nei  casi  di   grave  infrazione  alle  norme  vigenti,
l'Istituzione  e'  cancellata  dall'elenco  dei  beneficiari  per  un
periodo    stabilito    dal    competente    assessorato    regionale
all'agricoltura,  di concerto  con  l'A.I.M.A., e  in  ogni caso  non
inferiore a dodici mesi.
  Qualora  le  istituzioni  si   rivolgano  ad  uno  stabilimento  di
lavorazione  delle carni,  questo  registra la  presa  in carico  del
prodotto da disossare ed informa l'organismo regionale competente dei
giorni in cui la carne verra' lavorata.
  Le quantita' di carni lavorate  e consegnate, saranno scaricate dal
registro dello stabilimento di lavorazione, dal quale dovranno essere
evindenziate anche  le rese ottenute,  ed essere prese in  carico sul
registro in possesso dell'istituzione sociale.
  In ogni  modo, gli  organi di  controllo verificheranno  presso gli
stabilimenti di sezionamento le  procedure di lavorazione delle carni
e  le  relative  rese,  nonche'  la  corretta  tenuta  dei  documenti
contabili amministrativi previsti dalla normativa vigente.
  Qualora  se ne  ravvisi  la necessita',  l'A.I.M.A. puo'  impartire
ulteriori disposizioni per quanto attiene:
   la presa in carico del prodotto da disossare;
  le modalita'  di consegna  della carne lavorata  dagli stabilimenti
all'uopo preposti.
                       Disposizioni conclusive
  L'A.I.M.A.   provvede   ad   effettuare  tutte   le   comunicazioni
dell'Esecutivo comunitario secondo le  modalita' e i tempi prescritti
dall'apposita normativa dell'Unione europea.
  La  stessa azienda,  con proprio  provvedimento, comunichera'  agli
assessorati  e a  tutti  i soggetti  interessati,  in relazione  alle
disponibilita' di  prodotto nei magazzini frigorifero,  l'avvio delle
operazioni di vendita  e per tipo di prodotto i  relativi prezzi, che
di volta in volta vengono fissati nelle sedi comunitarie.
  Analoga  comunicazione   va  effettuata,  indicando   presso  quali
organismi d'intervento d'altri Stati  membri potersi rivolgere tenuto
conto delle loro disponibilita'.
  In  questo  caso l'A.I.M.A.  dovra'  attenersi,  in relazione  alle
richieste d'acquisto  della carne, alle disposizioni  di cui all'art.
6, par. 3 del registro n. 2271/95.
  Per quanto sopra,  gli organismi in indirizzo sono  pregati di dare
massima diffusione al contenuto del presente atto amministrativo.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 182