Agli assessorati regionali all'agricoltura Al Ministero degli interni All'A.I.M.A. Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari Alle associazioni di categoria La normativa comunitaria consente agli enti ed istituzioni a carattere sociale, senza scopo di lucro, di acquistare a prezzi ridotti la carne bovina congelata immagazzinata presso gli organismi d'intervento dell'Unione europea. Il provvedimento piu' recente che dispone le norme di vendita e gli obblighi che debbono essere assolti dai richiedenti del prodotto carneo e' il regolamento C.E. n. 2.271/95 del 27 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. 231 del 28 settembre 1995. Con la presente circolare s'intende chiarire le procedure che devono essere seguite dai soggetti interessati, nonche' le disposizioni integrative al menzionato regolamento n. 2.271/95 ed ogni ulteriore utile informazione, allo scopo di illustrare tutto l'iter procedurale necessario che va dalla richiesta d'acquisto, alla consegna e al consumo del prodotto, con i conseguenti specifici controlli. Questi ultimi hanno costituito, in precedenza, un anello debole del sistema che, invece, vuole essere rafforzato per evitare critiche da parte dell'Esecutivo comunitario, che potrebbero tramutarsi in un contenzioso nei confronti dell'Italia. Si ritiene pertanto utile che per tali azioni di controllo vi siano in diretto coinvolgimento e responsabilita' degli assessorati regionali dell'agricoltura o loro uffici periferici in relazione all'ubicazione territoriale dell'istituzione richiedente l'acquisto di carne. Gli stessi assessorati si possono avvalere della collaborazione del Comando Carabinieri - Tutela norme comunitarie e agroalimentari - Via Torino, 44 - Roma, fax n. 06/4818534, per quanto attiene il controllo nei confronti degli intermediari o mandatari che procedono alle operazioni di acquisto, lavorazione e consegna delle carni per conto degli enti sociali. Individuazione delle istituzioni ed enti sociali La normativa comunitaria non pone vincoli di alcun genere in merito ai requisiti che le istituzioni o enti sociali debbono possedere per essere ammessi al beneficio dell'acquisto della carne a prezzo ridotto, ma si tratta di facolta' demandata dello Stato membro. In tale contesto, si reputa opportuno che l'A.I.M.A. provveda ad una preventiva acquisizione dell'elenco nazionale delle istituzioni ed enti riconosciuti. E' indispensabile che il predetto elenco nazionale, distinto per regione e per provincia, contenga la denominazione e l'indirizzo di ogni istituzione nonche' il numero approssimativo delle persone da essa assistite. Detto elenco dovra' essere tenuto aggiornato dall'A.I.M.A. che provvedera' ad effettuare le prescritte comunicazioni all'Esecutivo comunitario ed al Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali. Presentazione delle domande Le Istituzioni che intendono avvalersi dei benefici concessi dalla normativa comunitaria e nazionale debbono rivolgersi agli assessorati regionali all'agricoltura competenti tramite i quali trasmette la domanda d'acquisto della carne all'A.I.M.A., con il visto d'autorizzazione degli assessorati stessi. Gli assessorati potranno assolvere tale compito solo se in possesso dell'elenco delle istituzioni sociali riconosciute e che l'A.I.M.A. fornira' ad ogni singola regione, tenuto conto della sede delle istituzioni stesse. I predetti assessorati potranno cosi' verificare, in relazione alla richiesta pervenuta, se l'Ente risulta annoverato tra quelli "senza scopo di lucro" quali istituti educativoassistenziali, di ricovero per minori, case di riposo per anziani, nosocomi, ecc., e solo dopo la positiva verifica l'organismo regionale autorizzera' l'istituto interessato all'acquisto della carne e trasmettera', per conto dell'istituto stesso ed entro quindici giorni dalla data di ricezione, la domanda di cui al facsimile allegato 1, da redigere in triplice copia, di cui: l'originale va inoltrato all'A.I.M.A.; una copia trattenuta dall'Organo regionale competente; una copia trattenuta dall'Ente in causa. E' da tener presente che i quantitativi minimi richiedibili non possono essere inferiori a 500 kg per le carni non disossate e a 250 kg per gli altri prodotti, cosi' come disposto dall'art. 1, par. 2 del reg. n. 2271/95. Gli interessati possono rivolgersi ad altri organismi d'intervento dell'Unione europea, i cui indirizzi figurano nell'allegato n. 2. In questo caso, fermo restando le procedure sopra indicate da parte dell'organismo regionale competente, la domanda deve essere: in originale inoltrata all'A.I.M.A., che provvedera' a trasmettere la richiesta all'organismo d'intervenuto venditore; in copia, trattenuta dall'assessorato regionale e dall'ente. Le istituzioni o enti sociali possono avvalersi della facolta' di far effettuare le operazioni d'acquisto, trasporto, conservazione, dissossamento e confezionamento del prodotto carneo da un intermediario o da un mandatario, che dovra' attenersi alle vigenti disposizioni sanitarie. Quest'ultimo puo' rappresentare piu' istituzioni con modesto numero di assistiti, al fine di poter rispettare l'obbligo dei sopra indicati quantitativi minimi di carne acquistabile. In tal caso, allo scopo di un'efficace gestione amministrativa, l'intermediario o mandatario e' tenuto a raggruppare, per singola richiesta d'acquisto, soltanto piu' enti ubicati nello stesso territorio regionale. Ai fini dei successivi controlli, e' necessario che in domanda sia indicato se l'ente disponga di locali frigorifero dove immagazzinare la carne o, in caso contrario, l'esatta ubicazione di magazzini che s'intendono utilizzare per le operazioni di disossamento, sezionamento e frigoconservazione, con l'obbligo di annotare tutti gli elementi informativi contenuti negli appositi spazi della domanda stessa. Qualora le operazioni di presa in carico della carne in osso ed il successivo disossamento e sezionamento avvengano in una regione diversa da quella di ubicazione dell'ente, copia della domanda di acquisto deve essere obbligatoriamente inoltrata anche alla Regione dove ha sede lo stabilimento, alla quale deve essere indicato il periodo o i periodi in cui avvengono le operazioni di disosso. Tali indicazioni sono indispensabili per i necessari sopralluoghi nelle fasi di lavorazione della carne da parte dell'organo regionale preposto. Obblighi I prodotti acquistati dalle istituzioni devono essere utilizzati nei sei mesi successivi alla conclusione del contratto stipulato con l'organismo d'intervento, cosi' come disposto dall'art. 2, par. 1 del reg. n. 2271/95, somministrandoli agli assistiti sotto forma di pasti pronti. I sei mesi indicati decorreranno dal giorno di notifica, da parte dell'A.I.M.A., dell'assegnazione del prodotto dell'ente interessato. E', inoltre, il caso di chiarire che una successiva richiesta d'acquisto potra' essere autorizzata solo previo preventivo accertamento, da parte degli assessorati regionali competenti, dell'utilizzo di almeno l'85% della quantita' di carne precedentemente assegnata che, comunque, deve essere completamente utilizzata prima dell'immissione al consumo del nuovo quantitativo. I soggetti interessati (istituzioni, intermediari o mandatari) debbono munirsi ognuno di un registro, vistato dall'organismo regionale competente, in cui deve essere tenuta una contabilita' aggiornata e distinta per singola assegnazione, allo scopo di consentire agli organi preposti al controllo, la verifica della destinazione e dell'utilizzazione del prodotto acquistato. Qualora si effettui il disossamento delle carni acquistate, e' da tener presente che 130 kg di carne con osso devono corrispondere a 100 kg di carne disossata. Dopo l'operazione di disosso, occorre aver cura che le carni siano presentate in maniera da permetere una facile e immediata individuazione dei tagli e che siano trattate nel rispetto delle condizioni igienicosanitarie vigenti. L'intermediatario o mandatario deve scortare il prodotto da consegnare alle istituzioni con un attestato che rechi le seguenti indicazioni: presentazione, peso e categoria dei quarti; in caso di disossamento o di sezionamento: numero, tipo e peso dei diversi tagli. Al termine delle operazioni di consegna dell'intero quantitativo di carne acquistata dall'ente interessato, un attestato riepilogativo, di cui all'allegato n. 3, firmato dall'intermediario o mandatario e dall'istituzione, deve essere trasmesso immediatamente all'organo regionale competente per i dovuti controlli, quest'ultimo inviera' l'attestato all'A.I.M.A. per lo svincolo della cauzione. In particolare, per le operazioni di disossamento e sezionamento della carne da parte dell'intermediario o dello stabilimento di lavorazione, devono essere annotati sui registri tutti i passaggi che intervengono dalla presa in carico del prodotto in osso alla consegna del numero, tipo e peso dei diversi tagli. Cauzioni Ai sensi dell'art. 15 del regolamento della C.E. n. 2.173/79, le istituzioni sono tenute a versare all'A.I.M.A. una cauzione pari a 6 ECU/100kg di prodotto acquistato, a garanzia dell'utilizzazione del prodotto entro i sei mesi successivi alla conclusione del contratto a beneficio dei propri assistiti. Cio' costituisce una esigenza principale ai fini dello svincolo della suddetta cauzione. Una cauzione supplementare pari a 110 ECU per 100 kg di carne acquistata e' costituita dall'intermediario o mandatario, ridotta a 60 ECU se si limita ad effettuare soltanto operazioni di trasporto. Cio' a garanzia che i prodotti vengano consegnati agli interessati conformemente agli accordi stipulati. Tale cauzione e' svincolata non appena sia stata fornita la prova che tutto il quantitativo di carne assegnato, eventualmente disossato e sezionato, sia stato completamente consegnato all'istituzione (attestato di cui all'allegato n. 3). Controlli Gli assessorati regionali dell'agricoltura provvedono al controllo della destinazione ed utilizzazione delle carni acquistate tramite riscontro della contabilita' aggiornata sui registri in possesso degli enti beneficiari e degli intermediari o mandatari, nonche' tramite sopralluoghi presso gli stabilimenti di disossamento e sezionamento delle carni e presso gli enti medesimi. I sopralluoghi improvvisi presso gli stabilimenti di disossamento e sezionamento delle carni rappresentano la fase piu' delicata del controllo e, pertanto, gli organismi regionali dovrano porre maggiore attenzione e continuita' al controllo stesso, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del Comando Carabinieri in indirizzo. Gli organi di controllo sono tenuti a compilare, in occasione di ogni sopralluogo, un apposito verbale in triplice copia, controfirmato dai soggetti interessati, da redigere sulla base del facsimile allegato n. 4. Delle tre copie, una e' trattenuta dall'organismo di controllo, una e' inviata all'A.I.M.A. ed una rimane al soggetto controllato. Qualora fossero riscontrate inadempienze a quanto disposto dalle vigente normativa comunitaria e nazionale, queste devono essere immediatamente comunicate all'A.I.M.A. e, per conoscenza, al Ministero per le politiche agricole, per i provvedimenti sanzionatori da applicare. In caso d'irregolarita', che si configurino in operazioni poco trasparenti in ordine alla consegna, lavorazione ed utilizzazione della carne, la cauzione versata all'A.I.M.A. sara' totalmente incamerata. Nei casi di grave infrazione alle norme vigenti, l'Istituzione e' cancellata dall'elenco dei beneficiari per un periodo stabilito dal competente assessorato regionale all'agricoltura, di concerto con l'A.I.M.A., e in ogni caso non inferiore a dodici mesi. Qualora le istituzioni si rivolgano ad uno stabilimento di lavorazione delle carni, questo registra la presa in carico del prodotto da disossare ed informa l'organismo regionale competente dei giorni in cui la carne verra' lavorata. Le quantita' di carni lavorate e consegnate, saranno scaricate dal registro dello stabilimento di lavorazione, dal quale dovranno essere evindenziate anche le rese ottenute, ed essere prese in carico sul registro in possesso dell'istituzione sociale. In ogni modo, gli organi di controllo verificheranno presso gli stabilimenti di sezionamento le procedure di lavorazione delle carni e le relative rese, nonche' la corretta tenuta dei documenti contabili amministrativi previsti dalla normativa vigente. Qualora se ne ravvisi la necessita', l'A.I.M.A. puo' impartire ulteriori disposizioni per quanto attiene: la presa in carico del prodotto da disossare; le modalita' di consegna della carne lavorata dagli stabilimenti all'uopo preposti. Disposizioni conclusive L'A.I.M.A. provvede ad effettuare tutte le comunicazioni dell'Esecutivo comunitario secondo le modalita' e i tempi prescritti dall'apposita normativa dell'Unione europea. La stessa azienda, con proprio provvedimento, comunichera' agli assessorati e a tutti i soggetti interessati, in relazione alle disponibilita' di prodotto nei magazzini frigorifero, l'avvio delle operazioni di vendita e per tipo di prodotto i relativi prezzi, che di volta in volta vengono fissati nelle sedi comunitarie. Analoga comunicazione va effettuata, indicando presso quali organismi d'intervento d'altri Stati membri potersi rivolgere tenuto conto delle loro disponibilita'. In questo caso l'A.I.M.A. dovra' attenersi, in relazione alle richieste d'acquisto della carne, alle disposizioni di cui all'art. 6, par. 3 del registro n. 2271/95. Per quanto sopra, gli organismi in indirizzo sono pregati di dare massima diffusione al contenuto del presente atto amministrativo. Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 182