Art. 4. Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio del permesso soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori stranieri gia' presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da: a) idonea documentazione circa 1'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998; b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 26, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attivita' dovra' essere attestata mediante il nulla osta dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell'attivita'; c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il possesso delle risorse occorrenti per l'attivita' da intraprendere. Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attivita' di commercio ambulante.