Art. 4.
  Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio
del  permesso  soggiorno per  motivi  di  lavoro autonomo  lavoratori
stranieri  gia' presenti  in Italia  prima della  data di  entrata in
vigore della  legge 6  marzo 1998, n.  40, previa  presentazione alla
Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:
  a) idonea documentazione circa 1'effettiva presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998;
  b) idonea documentazione relativa al  possesso dei requisiti di cui
all'art.  26,  del  testo  unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione  e   norme   sulla  condizione   dello
straniero. A tal  fine la sussistenza dei requisiti  richiesti per lo
svolgimento  della   specifica  attivita'  dovra'   essere  attestata
mediante  il nulla  osta dell'organo  competente per  l'iscrizione in
albi o registri, per il  rilascio dell'autorizzazione o licenza o per
la ricezione della denuncia di inizio dell'attivita';
  c) idonea  documentazione circa  la sistemazione alloggiativa  e il
possesso delle  risorse occorrenti per l'attivita'  da intraprendere.
Si  prescinde  dalla  documentazione  relativa a  dette  risorse  per
l'attivita' di commercio ambulante.