Art. 2.
  1. In via transitoria,  ai fini dell'omologazione, sono considerate
ammissibili  le  domande  presentate   entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione   del  presente   decreto,  che   siano  corredate   da
certificazioni di  prove sul  manufatto eseguite in  conformita' alle
prescrizioni  tecniche  di  cui  all'allegato 1  A  del  decreto  del
Ministro   dei  lavori   pubblici  15   ottobre  1996.   E'  facolta'
dell'ispettorato richiedere  integrazioni ed ulteriori  verifiche ivi
compresa la ripetizione delle prove  eseguite con veicoli leggeri nel
caso in cui per le stesse sia stato utilizzato un veicolo furgone.