Art. 2. 1. In via transitoria, ai fini dell'omologazione, sono considerate ammissibili le domande presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da certificazioni di prove sul manufatto eseguite in conformita' alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1 A del decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996. E' facolta' dell'ispettorato richiedere integrazioni ed ulteriori verifiche ivi compresa la ripetizione delle prove eseguite con veicoli leggeri nel caso in cui per le stesse sia stato utilizzato un veicolo furgone.