Art. 3.
  1.  Al fine  di accelerare  l'efficacia operativa  del decreto  del
Ministro dei  lavori pubblici 18  febbraio 1992,  n. 223, e  dei suoi
successivi  aggiornamenti,   il  Ministero  dei  lavori   pubblici  -
Ispettorato  generale per  la circolazione  e la  sicurezza stradale,
pubblichera', anche  separatamente, le  circolari con le  quali viene
resanota l'avvenuta omologazione  di almeno due tipi  di barriere per
ciascuna destinazione  e classe.  Dalla pubblicazione di  ciascuna di
esse decorreranno, relativamente a  ciascuna destinazione e classe, i
termini indicati nei successivi commi 2 e 3.
  2. Per quanto concerne la  progettazione delle barriere stradali di
sicurezza e degli  altri dispositivi di ritenuta,  le disposizioni di
cui  all' art.  2 del  decreto del  Ministro dei  lavori pubblici  18
febbraio 1992, n.  223, si applicano alle opere  la cui progettazione
definitiva  avra' inizio  decorsi  tre mesi  dalla pubblicazione  del
presente decreto.
  3. Per quanto concerne  l'installazione delle barriere di sicurezza
e  degli  altri  dispositivi  di ritenuta,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, si applicano alle opere
la cui procedura di affidamento avra' inizio:
  limitatamente alle  destinazioni e  classi oggetto  delle circolari
pubblicate,  decorsi   sei  mesi  dalla  pubblicazione   di  ciascuna
circolare con  la quale  viene resa  nota l'avvenuta  omologazione di
almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;
  per  le  destinazioni  e  classi  per  le  quali  non  siano  state
pubblicate  le  suddette  circolari,   decorsi  diciotto  mesi  dalla
pubblicazione del presente decreto.