Art. 3. 1. Al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, pubblichera', anche separatamente, le circolari con le quali viene resanota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe. Dalla pubblicazione di ciascuna di esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i termini indicati nei successivi commi 2 e 3. 2. Per quanto concerne la progettazione delle barriere stradali di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di cui all' art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, si applicano alle opere la cui progettazione definitiva avra' inizio decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. 3. Per quanto concerne l'installazione delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, si applicano alle opere la cui procedura di affidamento avra' inizio: limitatamente alle destinazioni e classi oggetto delle circolari pubblicate, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna circolare con la quale viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe; per le destinazioni e classi per le quali non siano state pubblicate le suddette circolari, decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto.