Art. 4.
  1. In  via transitoria, in  attesa che le disposizioni  del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino
efficacia   operativa,  gli   enti   appaltanti  possono   richiedere
determinate  specifiche  tecniche  delle  barriere,  assumendo  quale
riferimento  le  istruzioni  tecniche allegate  al  suddetto  decreto
ministeriale   ed  i   relativi  aggiornamenti,   richiedendo  idonea
certificazione delle stesse.