Art. 4. 1. In via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa, gli enti appaltanti possono richiedere determinate specifiche tecniche delle barriere, assumendo quale riferimento le istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ministeriale ed i relativi aggiornamenti, richiedendo idonea certificazione delle stesse.