Art. 2.
   1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani
di   studi,  nonche'  le  prove  d'esame  afferenti  i  nuovi  ambiti
disciplinari, sono indicati nell'allegato 1, che fa parte  integrante
del presente decreto.
   2.  Negli  ambiti  disciplinari  di  cui  al precedente art. 1, la
partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il   reclutamento,
mediante  concorso,  per  esami e titoli, ovvero per il conseguimento
dell'abilitazione o  dell'idoneita'  per  ciascuna  delle  classi  di
concorso  in  essi  indicate,  e'  consentita  a  coloro  che sono in
possesso di uno dei titoli di  studio  previsti,  per  detta  classe,
nella  colonna  2  dell'allegato 1 sopra citato. Qualora il titolo di
accesso  sia  comune  a   piu'   classi   di   concorso   dell'ambito
disciplinare,   il   candidato   potra'  partecipare  alla  procedura
concorsuale, conseguendo piu' abilitazioni o idoneita'.
   3. Per  la  partecipazione  alla  procedura  concorsuale  ai  fini
dell'accesso  ai  ruoli del personale docente nelle scuole secondarie
ed artistiche, e' necessario sostenere tutte  le  prove  obbligatorie
comuni   e,   laddove   previste,   quelle  aggiuntive  indicate  nel
sopraddetto allegato 1.
   4. I candidati abilitati, che partecipino al concorso ai soli fini
del conseguimento di altra abilitazione compresa in uno degli  ambiti
disciplinari  di cui all'art. 1, lettera B, debbono sostenere le sole
prove aggiuntive relative all'ambito disciplinare  medesimo  previste
dal gia' citato allegato 1.
   5.  Per  ambiti  disciplinari aventi specifiche caratteristiche si
rinvia alle disposizioni particolari  impartite  negli  articoli  che
seguono.