Art. 2. 1. I titoli di accesso, parzialmente modificati e i relativi piani di studi, nonche' le prove d'esame afferenti i nuovi ambiti disciplinari, sono indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 1, la partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, ovvero per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' per ciascuna delle classi di concorso in essi indicate, e' consentita a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti, per detta classe, nella colonna 2 dell'allegato 1 sopra citato. Qualora il titolo di accesso sia comune a piu' classi di concorso dell'ambito disciplinare, il candidato potra' partecipare alla procedura concorsuale, conseguendo piu' abilitazioni o idoneita'. 3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole secondarie ed artistiche, e' necessario sostenere tutte le prove obbligatorie comuni e, laddove previste, quelle aggiuntive indicate nel sopraddetto allegato 1. 4. I candidati abilitati, che partecipino al concorso ai soli fini del conseguimento di altra abilitazione compresa in uno degli ambiti disciplinari di cui all'art. 1, lettera B, debbono sostenere le sole prove aggiuntive relative all'ambito disciplinare medesimo previste dal gia' citato allegato 1. 5. Per ambiti disciplinari aventi specifiche caratteristiche si rinvia alle disposizioni particolari impartite negli articoli che seguono.