Art. 2.
  1.  Per  l'affidamento delle  progettazioni  e  dei lavori  di  cui
all'art. 1  della presente ordinanza  e' autorizzata la  deroga delle
sotto elencate norme:
  regio decreto  25 maggio 1895,  n. 350,  articoli 8, 9,  19, ultimo
comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71;
   regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11;
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
  legge 7  agosto 1990, n.  241, articoli 14,  16 e 17,  e successive
modificazioni;
  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29, art.  58, e successive
modificazioni;
  legge 11  febbraio 1994,  n. 109, modificata  dalla legge  2 giugno
1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
28, 29 e 32;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22,
23 e 24;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.
  2. Il comune di' Salerno provvede alla redazione dei progetti anche
mediante  liberi professionisti  e  con le  deroghe, ove  necessarie,
previste dal comma  1, ed alla loro  approvazione mediante conferenza
di servizi da  convocare entro sette giorni  dalla disponibilita' dei
progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante
di un'amministrazione  invitata sia risultato assente  o comunque non
dotato di  adeguato potere di rappresentanza,  la conferenza delibera
prescindendo  dalla presenza  della  totalita' delle  amministrazioni
invitate  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti.  Il dissenso manifestato in  sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le   specifiche   indicazioni    progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.  Il  comune  di   Salerno  puo'  comunque  assumere  la
determinazione di conclusione positiva  del procedimento. Nel caso di
motivato  dissenso  espresso  da una  amministrazione  preposta  alla
tutela    ambientale   paesaggisticoterritoriale,    del   patrimonio
storicoartistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini,  la
determinazione e' subordinata, in deroga  all'art. 14, comma 4, della
legge 7 agosto  1990, n. 241, come sostituito dall'art.  17, comma 3,
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  all'assenso  del  Ministro
competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.
  3. I pareri,  visti e nulla osta relativi  agli interventi previsti
dalla  presente ordinanza  che si  dovessero rendere  necessari anche
successivamente  alla   conferenza  di   servizi  di  cui   al  comma
precedente, in  deroga all'art. 17,  comma 24, della legge  15 maggio
1997,  n. 127,  devono essere  resi dalle  amministrazioni competenti
entro sette giorni dalla richiesta  e, qualora entro tale termine non
siano  resi,  si  intendono   inderogabilmente  acquisiti  con  esito
positivo.