Art. 2. 1. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui all'art. 1 della presente ordinanza e' autorizzata la deroga delle sotto elencate norme: regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8, 9, 19, ultimo comma, 27 e 28, (termini e procedure) 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 11; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2. 2. Il comune di' Salerno provvede alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dal comma 1, ed alla loro approvazione mediante conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti stessi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il comune di Salerno puo' comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti dalla presente ordinanza che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.