Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli   articoli  6  e  7   del  citato  decreto
ministeriale del  24 settembre 1998,  entro le  ore 13 del  giorno 30
ottobre 1998.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli  articoli 8, 9  e 10 del  medesimo decreto del  24 settembre
1998.