Art. 2.
  Dopo  l'art.  113, concernente  la  scuola  di specializzazione  in
chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale (seconda scuola),
e con lo scorrimento della  numerazione degli articoli successivi, e'
inserito   il   seguente   art.   114  concernente   la   scuola   di
specializzazione in chirurgia maxillofacciale.