Art. 5.
  1.  Il comma  2 dell'articolo  7 del  decreto 25  novembre 1994  e'
sostituito dal seguente:
  "2.  Al  fine della  valutazione  del  valore medio  annuale  della
concentrazione di  IPA, le  misure devono  essere effettuate  in modo
discontinuo secondo quanto riportato nell'allegato VII.".