Art. 2.
  L'erogazione  del contributo  e'  subordinata alla  stipula con  il
soggetto  responsabile  dell'attuazione  del programma,  di  apposita
convenzione redatta  ai sensi dell'art.  3, comma 6, del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773.