Art. 2.
  Il  fornitore  del  dispositivo dovra'  fornire  all'acquirente  le
istruzioni per la  manutenzione come prescritto dalle Regole  51 e 52
del Capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata.
  Restano  invariate  le  restanti  parti  dei  decreti  ministeriali
sopracitati.
  Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 ottobre 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro