Art. 2. Il fornitore del dispositivo dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle Regole 51 e 52 del Capitolo III della SOLAS 74(83), come emendata. Restano invariate le restanti parti dei decreti ministeriali sopracitati. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 1998 Il comandante generale: Ferraro