Art. 3.
            Scuola di specializzazione in genetica medica
  Art.  251.  - La  scuola  di  specializzazione in  genetica  medica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.
  Art. 252. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore  professionale   della  genetica  medica  e   specialisti  di
laboratorio di genetica medica.
  A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:
  indirizzo medico (laurea di ammissione: medicina e chirurgia);
  indirizzo  tecnico (lauree  di ammissione:  medicina e  chirurgia e
scienze biologiche).
  Art. 253. - La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica
medica.
  Art. 254. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 255. - La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento
di    scienze     mediche    internistiche,     anestesiologiche    e
immunoinfettivologiche.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale individuate  nei protocolli  di intesa  di cui  all'art. 6,
comma  2, del  decreto-legge n.  502/1992, ed  il relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
  Art. 256. - Tenuto conto  delle capacita' formative delle strutture
di  cui  all'art. 255  il  numero  massimo degli  specializzandi  che
possono essere ammessi e' determinato in 2 per ciascun anno di corso,
per un totale di 8 specializzandi.
  Art.  257.  - Le  aree  di  addestramento professionalizzante  e  i
relativi   settori   scientificodisciplinari  sono   indicati   nella
sottoriportata tabella:
                                                            Tabella A
  A) Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle  patologie  geniche,  cromosomiche  e  multifattoriali
applicabili  alla genetica  medica.  Deve inoltre  acquisire le  basi
teoricopratiche  della consulenza  di genetica  e del  laboratorio di
genetica.
  Settori: E05A  Biochimica, E11X Genetica, E13X  Biologia applicata,
F01X  Statistica   medica,  F03X  Genetica  medica,   F04A  Patologia
generale, F22B Medicina legale.
  B) Area tecnicometodologica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali teoriche  e le  tecniche dei  settori di  laboratorio di
genetica medica, particolarmente  in ambito molecolare, citogenetico,
immunogenetico   e  le   relative  applicazioni   cliniche  a   scopo
diagnostico e prognostico.
  Settori:  E13X  Biologia  applicata,  F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale.
  C) Area geneticoclinica.
  Obiettivo: lo  specializzando deve acquisire le  conoscenze di base
necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi
dei  modelli di  trasmissione per  la diagnosi  e la  formulazione di
prognosi  di   rischio  individuale  e  riproduttivo.   Deve  inoltre
acquisire quelle  competenze cliniche indispensabili per  un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori:  F01X  Statistica  medica,   F03X  Genetica  medica,  F04C
Oncologia  medica,  F20X  Ostetricia  e  ginecologia,  F22B  Medicina
legale.
  Art.   258.   -   Lo    standard   complessivo   di   addestramento
professionalizzante e' quello indicato nella sottoriportata tabella:
                                                            Tabella B
  La  tesi  di specializzazione  potra'  essere  svolta su  argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli  specializzandi,  per  essere  ammessi  all'esame  di  diploma,
debbono   aver  adempiuto   ai   seguenti   obblighi,  in   relazione
all'indirizzo seguito:
   1. Indirizzo medico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
  partecipazione all'attivita' di 50  casi di consulenza genetica con
responsabilita' diretta alla diagnostica;
   espletamento delle consulenze stesse;
  partecipazione all'attivita'  e alla interpretazione di  10 analisi
di citogenetica,  10 analisi di  genetica molecolare e 10  analisi di
immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante tutto  il corso di specializzazione  devono essere previste
frequenze in reparti clinici  per il completamento della preparazione
geneticoclinica dello specializzando.
  2. Indirizzo tecnico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
   esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
   esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
   esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
   refertazione delle stesse.
  Nel   regolamento  didattico   di  Ateneo   verranno  eventualmente
specificate  le tipologie  delle diverse  metodologie ed  il relativo
peso specifico.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 23 ottobre 1998
                                                Il rettore: Mistretta