Art. 3.
                   Modalita' di iscrizione all'albo
  1. Le domande di iscrizione  all'albo sono inoltrate dai produttori
e trasformatori nelle forme associative  previste per le richieste di
registrazione ai sensi del regolamento  CEE n. 2081/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992.
  2.  Per il  tramite della  regione territorialmente  competente che
esprime un proprio motivato parere, le domande di cui al comma 1 sono
presentate  al  Ministero  per  le  politiche  agricole  -  Direzione
generale  delle  politiche   agricole  e  agroindustriali  nazionali,
corredate  del  parere  della  o  delle  Comunita'  montane  nel  cui
territorio  hanno  origine  le   produzioni  interessate,  in  merito
all'idoneita'   e  all'opportunita'   dell'iscrizione  delle   stesse
all'albo nonche' sulla eventuale  autorizzazione a svolgere attivita'
di vigilanza  da parte di  un consorzio di tutela  laddove sussistano
forme associative di settore.
  3. Per  la formalizzazione istruttoria delle  domande di iscrizione
all'albo,  la   Direzione  generale   delle  politiche   agricole  ed
agroindustriali  nazionali  si  avvale  del  parere  di  un  comitato
tecnico,   presieduto  dal   dirigente   competente,  costituito   da
rappresentanti  della  Direzione  generale delle  risorse  forestali,
montane e idriche, dell'Unione  nazionale dei comuni montani (UNICEM)
nonche' delle  regioni e  delle comunita' montane  di volta  in volta
interessate.
  4.  L'iscrizione  all'albo  delle singole  produzioni  interessate,
giudicate   idonee,  e'   attuata  a   cura  dei   competenti  uffici
ministeriali.