Art. 3. Modalita' di iscrizione all'albo 1. Le domande di iscrizione all'albo sono inoltrate dai produttori e trasformatori nelle forme associative previste per le richieste di registrazione ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. 2. Per il tramite della regione territorialmente competente che esprime un proprio motivato parere, le domande di cui al comma 1 sono presentate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, corredate del parere della o delle Comunita' montane nel cui territorio hanno origine le produzioni interessate, in merito all'idoneita' e all'opportunita' dell'iscrizione delle stesse all'albo nonche' sulla eventuale autorizzazione a svolgere attivita' di vigilanza da parte di un consorzio di tutela laddove sussistano forme associative di settore. 3. Per la formalizzazione istruttoria delle domande di iscrizione all'albo, la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali si avvale del parere di un comitato tecnico, presieduto dal dirigente competente, costituito da rappresentanti della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, dell'Unione nazionale dei comuni montani (UNICEM) nonche' delle regioni e delle comunita' montane di volta in volta interessate. 4. L'iscrizione all'albo delle singole produzioni interessate, giudicate idonee, e' attuata a cura dei competenti uffici ministeriali.