Art. 2. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno usufruito della sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 nel mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla predetta dichiarazione, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite, vanno versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999. L'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1997 ed alle eventuali ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, nonche' l'acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale, relativo al 1997, non corrisposti per effetto della sospensione, devono essere versati in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. L'importo delle ritenute alla fonte non subite da gennaio 1998 a marzo 1998, per effetto della sospensione, deve essere versato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed ai relativi versamenti. Le rate del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di sospensione e al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per l'Europa, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il versamento di quanto a suo tempo non trattenuto, al netto delle quote spettanti a titolo di rimborso, in autoliquidazione in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito la trattenuta dell'addizionale regionale all'IRPEF per effetto della sospensione, devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. 2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione e' scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di aprile 1999; i versamenti da essa scaturenti devono essere effettuati in dodici rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999 e negli stessi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attivita' produttive nonche' ai relativi versamenti. 3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che usufruiscono della sospensione dal 12 maggio 1997 al 30 ottobre 1998 devono presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 e la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, per l'anno 1997, nel mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1996, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite per effetto della sospensione, vanno versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dai mese di aprile 1999. Le imposte risultanti dalla dichiarazione per l'anno 1997, comprensive delle eventuali ritenute alla fonte non subite per effetto della sospensione, vanno versate in dieci rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. L'addizionale regionale all'IRPEF, nonche' l'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1998 ed alle ritenute alla fonte non subite per lo stesso anno, non versati per effetto della sospensione, devono essere versati in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2000. I soggetti che non hanno subito la trattenuta dell'addizionale regionale all'IRPEF devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione entro i medesimi termini di cui al precedente periodo. Le rate del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di sospensione e al netto di quanto spettante a titolo di rimborso, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di agosto 1999. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per l'Europa, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il versamento di quanto a suo tempo non trattenuto, al netto delle quote spettanti a titolo di rimborso, in autoliquidazione entro i termini di cui al precedente periodo. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' ai relativi versamenti. 4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei redditi, il cui termine di presentazione e' scaduto nel periodo di sospensione, nel mese di aprile 1999; i versamenti da essa scaturenti devono essere effettuati in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999, e negli stessi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Qualora nell'indicato periodo intercorrente tra il 12 maggio 1997 e il 30 ottobre 1998 siano scaduti i termini per la presentazione di due dichiarazioni, anche quella relativa al secondo periodo di imposta deve essere presentata nel mese di aprile 1999; i versamenti relativi alla prima dichiarazione vanno effettuati in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di aprile 1999, e quelli relativi alla seconda in nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2000. In tali ultimi termini vanno corrisposte le somme dovute a titolo di acconto, non versate per effetto della sospensione. Le disposizioni di cui al presente comma, relative alle imposte sui redditi, si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese ed all'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' ai relativi versamenti. 5. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la vigente modulistica, indicando i seguenti codicitributo; 4029 denominato "IRFEF oggetto di sospensione", 2029 "IRPEG oggetto di sospensione", 3029 "ILOR oggetto di sospensione", 1129 "Imposta sul patrimonio netto delle imprese oggetto di sospensione", 8829 "Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale oggetto di sospensione"; per il versamento di imposte diverse da quelle sopraindicate, vanno utilizzati gli ordinari codicitributo. Il periodo di riferimento e' l'anno per il quale viene effettuato il versamento. 6. I contribuenti normalmente esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi devono adempiere, alle scadenze previste dal presente articolo, a tale obbligo per i periodi d'imposta interessati dalla sospensione, qualora non abbiano subito le ritenute alla fonte per effetto delle sospensioni.