Art. 2.
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno usufruito della
sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, devono presentare la
dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 nel mese di aprile 1999. Le
imposte  risultanti dalla  predetta dichiarazione,  comprensive delle
eventuali ritenute  alla fonte non  subite, vanno versate  in quattro
rate  mensili di  pari importo  a partire  dal mese  di aprile  1999.
L'importo relativo agli acconti delle imposte per l'anno 1997 ed alle
eventuali ritenute alla fonte non  subite per lo stesso anno, nonche'
l'acconto del contributo al Servizio sanitario nazionale, relativo al
1997, non  corrisposti per  effetto della sospensione,  devono essere
versati in dieci  rate mensili di pari importo a  partire dal mese di
agosto  1999.  L'importo delle  ritenute  alla  fonte non  subite  da
gennaio 1998 a marzo 1998, per effetto della sospensione, deve essere
versato in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di
giugno  2000.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  periodi  si
applicano   anche  alle   dichiarazioni   relative  all'imposta   sul
patrimonio netto delle imprese ed ai relativi versamenti. Le rate del
contributo straordinario per  l'Europa di cui all'art.  3, comma 198,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di
sospensione  e al  netto di  quanto spettante  a titolo  di rimborso,
devono  essere versate  in quattro  rate  mensili di  pari importo  a
partire dal mese  di agosto 1999. I soggetti che  non hanno subito le
trattenute  del contributo  straordinario per  l'Europa, per  effetto
della suddetta sospensione, devono effettuare il versamento di quanto
a suo tempo  non trattenuto, al netto delle quote  spettanti a titolo
di  rimborso, in  autoliquidazione in  quattro rate  mensili di  pari
importo a partire  dal mese di agosto 1999. I  soggetti che non hanno
subito la trattenuta dell'addizionale regionale all'IRPEF per effetto
della  sospensione,  devono  effettuare  il  relativo  versamento  in
autoliquidazione in  quattro rate mensili  di pari importo  a partire
dal mese di giugno 2000.
  2.  I soggetti  di  cui  all'art. 1,  comma  1,  con esercizio  non
coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei
redditi, il  cui termine di  presentazione e' scaduto nel  periodo di
sospensione, nel mese di aprile 1999; i versamenti da essa scaturenti
devono essere  effettuati in  dodici rate mensili  di pari  importo a
partire  dal  mese  di  aprile  1999 e  negli  stessi  termini  vanno
corrisposte  le somme  dovute a  titolo di  acconto, non  versate per
effetto della sospensione. Le disposizioni  di cui al presente comma,
relative  alle   imposte  sui   redditi,  si  applicano   anche  alle
dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese
ed  all'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  nonche'  ai
relativi versamenti.
  3. I  soggetti di cui all'art.  1, comma 3, che  usufruiscono della
sospensione dal 12  maggio 1997 al 30 ottobre  1998 devono presentare
la dichiarazione dei  redditi per l'anno 1996 e  la dichiarazione dei
redditi,  compresa quella  unificata, per  l'anno 1997,  nel mese  di
aprile  1999. Le  imposte risultanti  dalla dichiarazione  per l'anno
1996, comprensive delle eventuali ritenute  alla fonte non subite per
effetto della sospensione,  vanno versate in quattro  rate mensili di
pari importo a partire dai mese di aprile 1999. Le imposte risultanti
dalla  dichiarazione per  l'anno  1997,  comprensive delle  eventuali
ritenute alla fonte  non subite per effetto  della sospensione, vanno
versate in dieci  rate mensili di pari importo a  partire dal mese di
agosto  1999. L'addizionale  regionale  all'IRPEF, nonche'  l'importo
relativo agli acconti delle imposte  per l'anno 1998 ed alle ritenute
alla fonte  non subite per  lo stesso  anno, non versati  per effetto
della sospensione, devono  essere versati in quattro  rate mensili di
pari importo  a partire dal mese  di giugno 2000. I  soggetti che non
hanno  subito  la  trattenuta  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
devono effettuare il relativo  versamento in autoliquidazione entro i
medesimi termini di cui al precedente periodo. Le rate del contributo
straordinario per l'Europa di cui  all'art. 3, comma 198, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, scadute nel suddetto periodo di sospensione
e al  netto di quanto spettante  a titolo di rimborso,  devono essere
versate in quattro rate mensili di pari importo a partire dal mese di
agosto  1999. I  soggetti  che  non hanno  subito  le trattenute  del
contributo  straordinario per  l'Europa, per  effetto della  suddetta
sospensione, devono  effettuare il versamento  di quanto a  suo tempo
non trattenuto, al netto delle  quote spettanti a titolo di rimborso,
in autoliquidazione entro i termini  di cui al precedente periodo. Le
disposizioni  di cui  al presente  comma, relative  alle imposte  sui
redditi, si  applicano anche alle dichiarazioni  relative all'imposta
sul  patrimonio netto  delle imprese  ed all'imposta  regionale sulle
attivita' produttive, nonche' ai relativi versamenti.
  4.  I soggetti  di  cui  all'art. 1,  comma  3,  con esercizio  non
coincidente con l'anno solare, devono presentare la dichiarazione dei
redditi, il  cui termine di  presentazione e' scaduto nel  periodo di
sospensione, nel mese di aprile 1999; i versamenti da essa scaturenti
devono  essere effettuati  in nove  rate  mensili di  pari importo  a
partire  dal  mese di  aprile  1999,  e  negli stessi  termini  vanno
corrisposte  le somme  dovute a  titolo di  acconto, non  versate per
effetto    della   sospensione.    Qualora   nell'indicato    periodo
intercorrente  tra il  12  maggio 1997  e il  30  ottobre 1998  siano
scaduti i  termini per la  presentazione di due  dichiarazioni, anche
quella relativa al secondo periodo  di imposta deve essere presentata
nel  mese   di  aprile  1999;   i  versamenti  relativi   alla  prima
dichiarazione vanno effettuati in nove rate mensili di pari importo a
partire dal  mese di aprile 1999,  e quelli relativi alla  seconda in
nove rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2000.
In tali ultimi termini vanno corrisposte  le somme dovute a titolo di
acconto, non  versate per effetto della  sospensione. Le disposizioni
di  cui al  presente comma,  relative  alle imposte  sui redditi,  si
applicano   anche  alle   dichiarazioni   relative  all'imposta   sul
patrimonio  netto  delle  imprese   ed  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, nonche' ai relativi versamenti.
  5.  Per  i  versamenti  di  cui ai  precedenti  commi  deve  essere
utilizzata   la    vigente   modulistica,   indicando    i   seguenti
codicitributo; 4029  denominato "IRFEF oggetto di  sospensione", 2029
"IRPEG oggetto  di sospensione", 3029 "ILOR  oggetto di sospensione",
1129  "Imposta   sul  patrimonio  netto  delle   imprese  oggetto  di
sospensione",  8829  "Contributo  per  le  prestazioni  del  Servizio
sanitario  nazionale oggetto  di sospensione";  per il  versamento di
imposte  diverse  da  quelle   sopraindicate,  vanno  utilizzati  gli
ordinari codicitributo.  Il periodo di  riferimento e' l'anno  per il
quale viene effettuato il versamento.
  6.   I   contribuenti   normalmente   esonerati   dall'obbligo   di
dichiarazione dei  redditi devono  adempiere, alle  scadenze previste
dal  presente  articolo,  a  tale obbligo  per  i  periodi  d'imposta
interessati dalla sospensione, qualora non abbiano subito le ritenute
alla fonte per effetto delle sospensioni.