Art. 3.
  1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 1996,
il cui termine di presentazione e' scaduto nel periodo di sospensione
dal 12 maggio 1997 al 31  marzo 1998, deve essere presentata nel mese
di aprile  1999. Le ritenute  alla fonte  operate nei mesi  da aprile
1997 a dicembre 1997 devono essere versate in quattro rate mensili di
pari importo,  entro il  15 di  ciascun mese, a  partire dal  mese di
febbraio 1999; quelle operate nei mesi  da gennaio 1998 a marzo 1998,
devono essere versate  in due rate mensili di pari  importo, entro il
15 di  ciascun mese  a partire  dal mese di  giugno 1999.  Entro tali
ultime  date devono  essere  versate sia  le  trattenute relative  al
contributo straordinario per l'Europa,  fermo l'obbligo di restituire
al dipendente la quota di  contributo spettante a titolo di rimborso,
sia  le ritenute  dell'addizionale regionale  all'IRPEF, operate  nel
suddetto periodo di sospensione.
  2.  Le  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta,  compresa  quella
unificata,  relative  agli  anni  1996  e  1997,  i  cui  termini  di
presentazione sono scaduti  nel periodo di sospensione  dal 12 maggio
1997 al 30 ottobre 1998, devono  essere presentate nel mese di aprile
1999.  Le ritenute  alla  fonte operate  nei mesi  da  aprile 1997  a
dicembre 1997 devono  essere versate in quattro rate  mensili di pari
importo, entro il 15 di ciascun  mese, a partire dal mese di febbraio
1999;  quelle operate  nei mesi  da  gennaio 1998  a settembre  1998,
devono essere versate in quattro  rate mensili di pari importo, entro
il 15 di ciascun  mese a partire dal mese di  giugno 1999. Entro tali
ultime  date devono  essere  versate sia  le  trattenute relative  al
contributo straordinario per l'Europa,  fermo l'obbligo di restituire
al dipendente la quota di  contributo spettante a titolo di rimborso,
sia  le ritenute  dell'addizionale regionale  all'IRPEF, operate  nel
suddetto periodo di sospensione.
  3. Per  i versamenti di  cui ai  precedenti commi va  utilizzato il
codicetributo  1060,  denominato  "ritenute  alla  fonte  oggetto  di
sospensione", indicando come periodo di  riferimento l'anno in cui le
ritenute sono state operate, mentre  per il versamento del contributo
straordinario per  l'Europa e  per l'addizionale  regionale all'IRPEF
vanno utilizzati gli ordinari codicitributo.