Art. 3. 1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 1996, il cui termine di presentazione e' scaduto nel periodo di sospensione dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, deve essere presentata nel mese di aprile 1999. Le ritenute alla fonte operate nei mesi da aprile 1997 a dicembre 1997 devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese, a partire dal mese di febbraio 1999; quelle operate nei mesi da gennaio 1998 a marzo 1998, devono essere versate in due rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di giugno 1999. Entro tali ultime date devono essere versate sia le trattenute relative al contributo straordinario per l'Europa, fermo l'obbligo di restituire al dipendente la quota di contributo spettante a titolo di rimborso, sia le ritenute dell'addizionale regionale all'IRPEF, operate nel suddetto periodo di sospensione. 2. Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, compresa quella unificata, relative agli anni 1996 e 1997, i cui termini di presentazione sono scaduti nel periodo di sospensione dal 12 maggio 1997 al 30 ottobre 1998, devono essere presentate nel mese di aprile 1999. Le ritenute alla fonte operate nei mesi da aprile 1997 a dicembre 1997 devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese, a partire dal mese di febbraio 1999; quelle operate nei mesi da gennaio 1998 a settembre 1998, devono essere versate in quattro rate mensili di pari importo, entro il 15 di ciascun mese a partire dal mese di giugno 1999. Entro tali ultime date devono essere versate sia le trattenute relative al contributo straordinario per l'Europa, fermo l'obbligo di restituire al dipendente la quota di contributo spettante a titolo di rimborso, sia le ritenute dell'addizionale regionale all'IRPEF, operate nel suddetto periodo di sospensione. 3. Per i versamenti di cui ai precedenti commi va utilizzato il codicetributo 1060, denominato "ritenute alla fonte oggetto di sospensione", indicando come periodo di riferimento l'anno in cui le ritenute sono state operate, mentre per il versamento del contributo straordinario per l'Europa e per l'addizionale regionale all'IRPEF vanno utilizzati gli ordinari codicitributo.