Art. 4.
  1. Il  recupero delle somme  iscritte a ruolo, non  corrisposte per
effetto della sospensione concessa fino al 31 marzo 1998, ovvero fino
al 30  ottobre 1998, deve essere  effettuato in quattro rate  di pari
importo  a  decorrere  dalla  scadenza di  giugno  1999,  secondo  le
scadenze stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.