Art. 4. 1. Il recupero delle somme iscritte a ruolo, non corrisposte per effetto della sospensione concessa fino al 31 marzo 1998, ovvero fino al 30 ottobre 1998, deve essere effettuato in quattro rate di pari importo a decorrere dalla scadenza di giugno 1999, secondo le scadenze stabilite dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.