Art. 5. 1. Le dichiarazioni in materia di tributi locali e regionali che avrebbero dovuto essere presentate nei periodi di sospensione compresi tra il 12 maggio 1997 e il 30 ottobre 1998 dai soggetti previsti nell'art. 1, commi 1 e 3, e che non sono state ancora prodotte, devono essere presentate nel mese di settembre 1999; nello stesso mese devono essere effettuati i versamenti dei predetti tributi, non ancora eseguiti per effetto della menzionata sospensione. 2. Resta salva la disposizione di cui all'art. 4 per i tributi locali la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.