Art. 6.
  1.  I versamenti  di  tributi diversi  da  quelli disciplinati  nel
presente decreto i  cui termini di pagameno sono  scaduti nei periodi
di  sospensione indicati  nelle  premesse,  devono essere  effettuati
entro il mese  di aprile 1999. Entro lo stesso  termine devono essere
eseguiti gli eventuali adempimenti ad essi connessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 novembre 1998
                                        Il direttore generale: Romano