Art. 6. 1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nel presente decreto i cui termini di pagameno sono scaduti nei periodi di sospensione indicati nelle premesse, devono essere effettuati entro il mese di aprile 1999. Entro lo stesso termine devono essere eseguiti gli eventuali adempimenti ad essi connessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 1998 Il direttore generale: Romano