Art. 5.
  1. Le  dichiarazioni in materia  di tributi locali e  regionali che
avrebbero  dovuto  essere  presentate   nei  periodi  di  sospensione
compresi tra  il 14 ottobre  1996 e il  30 ottobre 1998  dai soggetti
previsti  nell'art. 1,  commi 1  e  3, e  che non  sono state  ancora
prodotte, devono essere presentate nel  mese di settembre 1999; nello
stesso  mese  devono  essere  effettuati i  versamenti  dei  predetti
tributi,   non  ancora   eseguiti   per   effetto  della   menzionata
sospensione.
  Resta salva la disposizione di cui  all'art. 4 per i tributi locali
la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.