Art. 4.
  1.  I regali  offerti  in  occasione di  un  matrimonio da  persone
residenti in un Paese terzo, ricevuti  da una persona che soddisfa le
condizioni  di  cui all'articolo  11,  paragrafo  1, del  regolamento
comunitario  e della  direttiva n.  83/181/CEE del  Consiglio del  28
marzo 1983, sono  ammessi in franchigia dai  diritti doganali purche'
il valore dei singoli regali non superi 1000 ECU.
  2. L'importazione in franchigia  e' comunicata all'ufficio doganale
nella  cui  competenza  territoriale  si  trova  il  luogo  di  nuova
residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Per  la  direttiva n. 83/181/CEE, si veda in nota alle
          premesse.