Art. 4. 1. I regali offerti in occasione di un matrimonio da persone residenti in un Paese terzo, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento comunitario e della direttiva n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, sono ammessi in franchigia dai diritti doganali purche' il valore dei singoli regali non superi 1000 ECU. 2. L'importazione in franchigia e' comunicata all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza, se effettuata da ufficio doganale diverso.
Nota all'art. 4: - Per la direttiva n. 83/181/CEE, si veda in nota alle premesse.