Art. 2.
             Ritardo per motivi di studio dei cittadini
che frequentano le scuole medie superiori
  1.  In  tempo di pace, possono chiedere il ritardo dell'adempimento
dagli  obblighi  di  leva  i  cittadini  di  cui  all'articolo  1 che
frequentano  l'ultimo  triennio  del  corso  d'istruzione  secondaria
superiore   presso   istituti   statali  o  legalmente  riconosciuti,
indipendentemente dalla durata del corso.
  2.  Il  ritardo  previsto  dal  comma  1  puo'  essere  concesso ai
cittadini  che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di eta'
e, comunque, per non piu' di tre volte.
  3.  I  cittadini  che  hanno  ottenuto tutti i ritardi previsti dal
comma 2 non possono fruire dei ritardi di cui all'articolo 3.
  4.  La  domanda di ritardo, per motivi di studio, degli studenti di
istituti  di  istruzione  superiore  di cui al presente articolo deve
essere  presentata, corredata di certificato di iscrizione rilasciato
dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a
sostenere  l'esame  di  idoneita'  o di Stato conclusivi dei corsi di
scuola  secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di
cui  al  comma  1,  entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il
quale  si  richiede  il  beneficio,  fatti  salvi  i  cittadini  nati
nell'ultimo  trimestre  dell'anno  i quali possono presentare domanda
anche  in  sede  di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con
decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.
  5.  Tutti  coloro  che  presentano domanda di ritardo per motivi di
studio, ai sensi del comma 4, sono sottoposti alla visita di leva nel
trimestre  successivo  a  quello in cui e' terminato il beneficio del
ritardo;  i  cittadini  risultati idonei iniziano il servizio di leva
entro  il semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata
la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre in relazione
alle esigenze funzionali di Forza armata.
  6.  Gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi di cui
al   comma   1,  hanno  facolta'  di  richiedere,  al  momento  della
presentazione  della  domanda di cui al comma 4, di essere chiamati a
sostenere  la  visita di leva nel corso del primo trimestre dell'anno
solare  in  cui  termina  il  beneficio  del ritardo e di iniziare il
servizio  di  leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso anno;
per  i  cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto
di  richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le
condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.