Art. 3.
      Ritardo per motivi di studio degli studenti universitari
  1.  In  tempo  di  pace,  possono  fruire del beneficio del ritardo
dell'adempimento  dagli  obblighi di leva i cittadini che frequentano
corsi  di  istruzione  universitaria  di  diploma  o di laurea presso
universita' statali o legalmente riconosciute:
  a) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', per i corsi
aventi la durata di tre anni;
  b)  fino  al compimento del ventiseiesimo anno di eta', per i corsi
aventi la durata di quattro anni;
  c)  fino al compimento del ventisettesimo anno di eta', per i corsi
aventi la durata di cinque anni;
  d)  fino  al  compimento del ventottesimo anno di eta', per i corsi
aventi una durata maggiore di cinque anni.
  2.  Per  ottenere  il  beneficio  del  ritardo  di  cui al presente
articolo, il cittadino deve dimostrare:
  a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso
di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita'
statali o legalmente riconosciute;
  b)  per  la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo
un esame previsto dal piano di studio;
  c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre
esami previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;
  d)  per  la  quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo
sei  esami,  previsti  dal piano di studio del primo, secondo e terzo
anno;
  e)  per  la  quinta  richiesta  e  le  successive,  aver  sostenuto
ulteriori tre esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
  3.  Possono  altresi'  chiedere  il  ritardo dell'adempimento dagli
obblighi  di leva, fino al compimento del ventinovesimo anno di eta',
i  cittadini  in possesso del diploma di laurea, iscritti ad un corso
di  specializzazione,  di  perfezionamento o di dottorato di ricerca,
nonche'  a  scuole  ad  ordinamento  speciale postlaurea, attivati od
istituiti  presso  universita'  statali o legalmente riconosciute. Ai
fini  della concessione del beneficio il cittadino deve dimostrare la
frequenza  ai  predetti  corsi  ed  il superamento di eventuali esami
stabiliti dal piano di studio o dal programma formativo.
  4.  I  limiti  di  eta' ed i requisiti da possedere per ottenere il
beneficio  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3 possono essere modificati, con
decreto  del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a seguito
dell'entrata  in  vigore  dei  decreti concernenti i criteri generali
degli  ordinamenti  degli  studi universitari di cui all'articolo 17,
commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  5.   Gli  studenti  universitari  che  hanno  titolo  a  presentare
richiesta  di  ritardo,  esclusa la prima, e non la presentano, hanno
diritto,  al  di fuori dei periodi di addestramento, alla concessione
di  quattro  periodi  di  assenza  dal servizio per la durata di otto
giorni,  al fine di completare la preparazione e sostenere gli esami.
Per  le prove di esame non superate, detti periodi non sono computati
ai fini del compimento del servizio.
  6. Gli studenti universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e
che debbono sostenere non piu' di quattro esami di profitto e l'esame
di  laurea  o  di diploma per completare gli studi universitari, sono
avviati  al servizio, su richiesta, presso un ente ubicato nel comune
ove  ha  sede  l'universita'  o  in  un  comune limitrofo. Gli stessi
studenti possono usufruire di quattro periodi di assenza dal servizio
della  durata  di  otto  giorni  per sostenere gli esami di profitto,
nonche'  di  due  giorni per sostenere l'esame di laurea o di diploma
universitario,  che  non  sono  computati  ai fini del compimento del
servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
  7.  Coloro  che  presentano domanda di ritardo per motivi di studio
sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello
in cui termina il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei
iniziano  il servizio di leva nel semestre successivo al trimestre in
cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre
successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
  8.  Le  domande  di  ritardo  per  motivi  di  studio devono essere
presentate:
  a)  non  oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il
quale  si  intende  usufruire  del ritardo dagli studenti iscritti al
primo  anno  e  devono essere corredate dal certificato di iscrizione
ovvero  da  dichiarazione  temporaneamente  sostitutiva  di essere in
attesa di iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo,
del certificato di iscrizione;
  b)  non  oltre  il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il
quale  si  intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli
anni successivi e devono essere corredate dal certificato comprovante
gli   esami   sostenuti   rilasciato   dall'universita'   o   da  una
dichiarazione  temporaneamente  sostitutiva cui dovra' seguire, entro
il 31 gennaio successivo, la certificazione dovuta.
  9.  Nei  limiti di cui al comma 1 beneficiano del rinvio per motivi
di  studio,  alle  medesime condizioni degli studenti universitari, i
cittadini   che,  dopo  aver  conseguito  il  diploma  universitario,
accedano ad un corso di laurea.
 
           Nota all'art. 3, comma 4:
            -  La  legge  15  maggio 1997,   n. 127, recante: "Misure
          urgenti per lo snellimento  dell'attivita'   amministrativa
          e    dei    procedimenti   di decisione e di controllo", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  maggio  1997,    n.
          113,  supplemento  ordinario. Il testo  dell'art. 17, commi
          95 e 96, e' il seguente:
            "95. L'ordinamento degli studi    dei  corsi  di  diploma
          universitario, di laurea e di  specializzazione di cui agli
          articoli  2,    3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          e' disciplinato dagli  atenei,  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  11,  commi  1  e  2,    della  predetta legge, in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa comunitaria vigente   in  materia,    sentiti  il
          Consiglio   universitario   nazionale  e    le  commissioni
          parlamentari   competenti, con uno    o  piu'  decreti  del
          Ministro  dell'universita'  e della   ricerca scientifica e
          tecnologica,   di    concerto     con    altri     Ministri
          interessati,  limitatamente  ai    criteri  relativi   agli
          ordinamenti  per i  quali il medesimo concerto  e' previsto
          alla   data di entrata in   vigore  della  presente  legge,
          ovvero  da    disposizioni  dei   commi da   96 a   119 del
          presente articolo.  I decreti  di cui  al presente    comma
          determinano altresi':
            a)  la  durata,    il  numero  minimo di annualita' e   i
          contenuti minimi qualificanti  per  ciascun  corso  di  cui
          al    presente    comma,    con  riferimento   ai   settori
          scientificodisciplinari;
            b)    modalita' e   strumenti  per l'orientamento  e  per
          favorire  la mobilita' degli   studenti, nonche'   la  piu'
          ampia   informazione sugli ordinamenti  degli studi,  anche
          attraverso    l'utilizzo  di     strumenti  informatici   e
          telematici;
            c)  modalita'    di attivazione da   parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle disposizioni  di cui    al
          capo    II del   titolo   III   del decreto  del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
            96.  Con   decreti del   Ministro   dell'universita'    e
          della    ricerca  scientifica   e    tecnologica,   emanati
          sulla   base     di   criteri    di  semplificazione  delle
          procedure  e    di  armonizzazione  con  la revisione degli
          ordinamenti    di  cui     al  comma  95,      e'   altresi
          rideterminata la disciplina concernente:
            a)    il riconoscimento  delle scuole  di cui  alla legge
          11 ottobre 1986, n.  697,    l'attivazione  dei  corsi,  il
          rilascio  e la valutazione dei relativi titoli;
            b) il  riconoscimento degli  istituti di cui  all'art. 3,
          comma  1,  della  legge  18    febbraio  1989,  n. 56, e la
          valutazione dei titoli da essi rilasciati;
            c) il differimento   dei termini  per  la  convalida  dei
          titoli  di  cui  all'art.  3,    comma 1, del   decreto del
          Presidente della  Repubblica 5 luglio 1989, n.  280,  e  la
          valutazione  dei  diplomi  rilasciati entro il 31  dicembre
          1996  dalle scuole  di cui  all'art. 6   del decreto    del
          Presidente  della    Repubblica 15   gennaio 1987, n.   14,
          anche     ai  fini   dell'iscrizione   al   relativo   albo
          professionale;
            d)  il    riordino  delle    universita'  per  stranieri,
          prevedendo anche casi specifici   in  base  ai    quali  e'
          consentito l'accesso  a studenti italiani;
            e)   i professori  a contratto  di cui  agli articoli  25
          e  100 del decreto  del Presidente   della   Repubblica  11
          luglio   1980, n.  382, prevedendo apposite disposizioni in
          materia di  requisiti  scientifici  e    professionali  dei
          predetti  professori,  di modalita'  di impiego, nonche' di
          durata e di rinnovabilita' dei contratti".