IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo  3, comma  168, della legge  28 dicembre  1995, n.
549;
  Visto  il  decreto  legislativo  1 aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime fiscale  degli  interessi,  premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto l'articolo 7, comma 11,  del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425,  che ha soppresso
la lettera a)  dell'articolo 41, comma 2, del  decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917 (testo unico delle imposte
sui redditi), facendo venire meno, ai fini delle imposte sui redditi,
l'equiparazione  dei buoni  fruttiferi e  certificati di  deposito di
durata non inferiore a diciotto mesi alle obbligazioni;
  Visto l'articolo 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181;
  Visto,  in  particolare, l'articolo  11,  comma  4-bis, del  citato
decreto  legislativo n.  239  del 1996,  introdotto dall'articolo  7,
comma 13-bis, della  legge 8 agosto 1996, n. 425,  di conversione del
decreto-legge  20 giugno  1996, n.  323,  ai sensi  del quale  devono
essere stabilite, con i decreti di cui al comma 4 del citato articolo
11, le  modalita' per la  rilevazione dei soggetti non  residenti che
possiedono  buoni  fruttiferi e  certificati  di  deposito emessi  da
banche residenti nel territorio dello Stato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 13 febbraio 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 3-6938 del 3 ottobre 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli interessi, premi ed altri  frutti dei buoni fruttiferi e dei
certificati di deposito,  emessi da banche iscritte  nell'albo di cui
all'articolo 13, comma  1, del decreto legislativo  1 settembre 1993,
n. 385,  spettanti a non  residenti non sono soggetti  ad imposizione
limitatamente  al periodo  di  effettivo possesso  da  parte dei  non
residenti medesimi,  documentato dal deposito di  detti titoli presso
la banca  emittente ovvero  presso un'altra banca  o una  societa' di
intermediazione  mobiliare  residente  in Italia  ovvero  presso  una
stabile  organizzazione  in   Italia  di  banche  o   di  imprese  di
investimento  non residenti.  L'attestazione di  cui all'articolo  2,
comma 1, deve essere richiesta al depositario a cura del soggetto non
residente depositante, il quale ha, altresi', l'onere di trasmetterla
alla banca che ha emesso i certificati di deposito.
  2. Relativamente ai periodi per  i quali non risulta documentato il
possesso  da parte  dei  soggetti non  residenti  la banca  emittente
applica  la  ritenuta di  cui  all'articolo  26, secondo  comma,  del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600,
sui proventi dei titoli di cui al comma 1.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposioni di legge alle quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il testo  del  comma 168  dell'art. 3  della  legge n.
          549/1995   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica) e' il seguente:
            "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre  mesi
          dalla  data  di  entrata   in vigore della  presente legge,
          sentito   il      parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  uno  o piu' decreti legislativi, concernenti
          la razionalizzazione del regime della ritenuta  alla  fonte
          degli interessi,  premi ed altri  frutti delle obbligazioni
          e  titoli  similari,  pubblici e privati,  con l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) soppressione della ritenuta a   titolo di  acconto  di
          cui all'art.  26, decreto  del Presidente  della Repubblica
          29  settembre   1973, n.  600, e  successive modificazioni,
          per    gli  interessi,  premi    ed  altri   frutti   delle
          obbligazioni  e    titoli similari emessi   da banche  e da
          societa'  per azioni   con azioni   negoziate in    mercati
          regolamentati  italiani,  nonche'    delle obbligazioni   e
          degli altri  titoli indicati nell'art. 31 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed
          equiparati;
            b) conferma  dell'attuale imposizione  sostitutiva  nella
          misura  del  12,5  per    cento sugli interessi,   premi ed
          altri frutti di  cui alla lettera a) percepiti  da  persone
          fisiche,  soggetti di  cui all'art. 5 del testo unico delle
          imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, ed enti di cui
          all'art.  87, comma  1, lettera  c),  del medesimo    testo
          unico,   non esercenti  attivita' commerciali  e  residenti
          nel territorio  dello Stato,   nonche' da   organismi    di
          investimento    collettivo in   valori mobiliari di diritto
          italiano, ivi compresi  quelli di cui al comma 2  dell'art.
          10-ter  della  legge 23  marzo  1983, n.  77, e  successive
          modificazioni, da  fondi comuni  di investimento  mobiliari
          chiusi   di   diritto   italiano,  da  fondi  comuni     di
          investimento immobiliari di cui  alla  legge  25    gennaio
          1994,  n.  86,  e  successive    modificazioni,  e da fondi
          pensione di cui al decreto  legislativo 21 aprile 1993,  n.
          124,  e  successive  modificazioni. La predetta imposizione
          sostitutiva  sara'  applicata  ad  opera  di   intermediari
          autorizzati;
            c)  adozione  di un regime   generale di non applicazione
          dell'imposta nei confronti dei soggetti non  residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  con    esclusione dei   soggetti
          residenti in  Stati  a regime  fiscale privilegiato;
            d) introduzione di tutte  le  disposizioni  necessarie  a
          consentire    il    controllo    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
            e) applicazione delle  disposizioni di cui  alle  lettere
          da    a)  a c) sugli  interessi,  premi  ed  altri   frutti
          dei  titoli,  anche  in circolazione, con esclusione  degli
          interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla
          quale esse hanno effetto;
            f)   l'entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di
          attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data
          della loro pubblicazione".
            -  Il  testo  del  comma  11  dell'art.  7  del  D.L.  n.
          323/1996 convertito,  con modificazioni,  dalla  legge   n.
          425/1996,      recante:     "Disposizioni  urgenti  per  il
          risanamento della finanza pubblica", e' il seguente:
            "Ai    fini  della    tempestiva    definizione     delle
          liquidazioni     delle  dichiarazioni  di    successione  e
          dell'appuramento  delle dichiarazioni relative  all'imposta
          sul   valore  aggiunto  per  il  recupero  degli  omessi  o
          insufficienti     versamenti  della   medesima      imposta
          l'amministrazione   finanziaria   adotta,      senza  oneri
          aggiunti a   carico dello   Stato, le  misure    necessarie
          alla    riorganizzazione    dei  servizi    in    modo   da
          assicurare maggiori  entrate nette   per gli  anni    1996,
          1997    e 1998, rispettivamente  non inferiori  a  lire 700
          miliardi,  a lire  1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi".
            - Il testo dell'art. 6 della  legge  n.  181/1982  e'  il
          seguente:
            "Art.  6.  - Gli interessi sui  depositi e conti correnti
          in valuta estera di   soggetti non residenti,    inclusi  i
          titolari  dei    conti  per emigranti,   disciplinati   dal
          decreto ministeriale  12   marzo   1981, corrisposti  dalle
          aziende  ed  istituti   di credito non   sono soggetti alla
          ritenuta   di cui  al  secondo    comma  dell'art.  26  del
          decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,
          n.    600,  e  successive integrazioni, e sono esenti dalle
          imposte sul reddito".
            - Il testo vigente  dei commi 4 e 4-bis dell'art.  11 del
          D.Lgs. n.  239/1996 e' il seguente:
            "4. Con uno o piu' decreti,  da    emanare  entro  il  30
          giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
            a)  le  caratteristiche   del modello di attestazione  di
          cui all'art.  7,   comma   2, lettera   a),   nonche'    le
          modalita'  ed i  termini  di conservazione della stessa;
            b)    il   contenuto e   le  caratteristiche  tecniche di
          invio        delle    comunicazioni        da    effettuare
          all'Amministrazione finanziaria  in via telematica ai sensi
          degli articoli 7 e 8;
            c)  l'elenco    degli Stati di  cui all'art. 6,  comma 1,
          con  i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni".
            "4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le
          modalita'  per la   rilevazione dei soggetti  non residenti
          che  possiedono buoni fruttiferi e certificati  di deposito
          emessi da  banche residenti nel territorio dello Stato".
            - Il testo del   comma 3 dell'art. 17  della  legge    n.
          400/1998 e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            - Il testo   del comma 1 dell'art.    13  del  D.Lgs.  n.
          385/1993 e' il seguente:
            "La   Banca   d'Italia   iscrive  in  un  apposito   albo
          le  banche autorizzate  in  Italia  e  le succursali  delle
          banche     comunitarie  stabilite  nel   territorio   della
          Repubblica".
            -  Il  testo    del  comma 2 dell'art.   26 del D.P.R. n.
          600/1973 e' il seguente:
            "L'amministrazione  postale e  le  aziende ed    istituti
          di   credito devono operare una ritenuta del ventisette per
          cento con l'obbligo di rivalsa,  sugli   interessi,   premi
          ed  altri    frutti    corrisposti   ai depositanti ed   ai
          correntisti.  Non    sono  soggetti  alla    ritenuta   gli
          interessi  corrisposti  dalla Banca d'Italia sui depositi e
          conti delle aziende   ed istituti   di   credito ne'    gli
          interessi  corrisposti   da aziende  e istituti  di credito
          italiano  o da  filiali italiane  di aziende   e   istituti
          di   credito   esteri  ad  aziende e  istituti  di credito,
          con  sede  all'estero   esclusi  quelli  pagati  a  stabili
          organizzazioni  nel territorio  dello  Stato o  a   filiali
          estere  di aziende ed istituti di credito italiani (20/a)".