Art. 2. 1. Nel caso in cui i titoli di cui all'articolo 1, comma 1, non siano depositati presso la banca emittente, la fruizione del regime di non imposizione dei relativi proventi e' subordinata all'acquisizione ed alla conservazione, da parte della banca emittente, di un'attestazione di avvenuto deposito dei titoli da parte del soggetto non residente, rilasciata dalla banca o dall'impresa di investimento depositaria, nella quale siano indicati i dati di seguito elencati: a) con riferimento a ciascuno dei titoli depositati: 1) data di emissione del titolo; 2) numero progressivo di identificazione del titolo; 3) valore nominale del titolo; 4) date di pagamento degli interessi, premi ed altri frutti; 5) data di inizio e fine del deposito; 6) numero dei giorni in cui il titolo e' stato depositato; b) con riferimento alle generalita' del soggetto non residente beneficiario degli interessi, premi ed altri frutti: 1) cognome e nome; 2) sesso; 3) data di nascita; 4) citta' di nascita; 5) Stato di nascita; 6) denominazione o ragione sociale; 7) domicilio fiscale completo; 8) estremi del documento di riconoscimento. 2. Il soggetto non residente depositante e' tenuto a comunicare tempestivamente al depositario e all'emittente il venire meno dello status di non residente ovvero l'eventuale trasferimento dei titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ad altro soggetto.