Art. 2.
  1. Nel  caso in cui  i titoli di cui  all'articolo 1, comma  1, non
siano depositati presso  la banca emittente, la  fruizione del regime
di   non   imposizione   dei   relativi   proventi   e'   subordinata
all'acquisizione  ed   alla  conservazione,  da  parte   della  banca
emittente,  di un'attestazione  di  avvenuto deposito  dei titoli  da
parte  del   soggetto  non   residente,  rilasciata  dalla   banca  o
dall'impresa di investimento depositaria,  nella quale siano indicati
i dati di seguito elencati:
  a) con riferimento a ciascuno dei titoli depositati:
    1) data di emissione del titolo;
    2) numero progressivo di identificazione del titolo;
    3) valore nominale del titolo;
    4) date di pagamento degli interessi, premi ed altri frutti;
    5) data di inizio e fine del deposito;
    6) numero dei giorni in cui il titolo e' stato depositato;
  b)  con riferimento  alle  generalita' del  soggetto non  residente
beneficiario degli interessi, premi ed altri frutti:
    1) cognome e nome;
    2) sesso;
    3) data di nascita;
    4) citta' di nascita;
    5) Stato di nascita;
    6) denominazione o ragione sociale;
    7) domicilio fiscale completo;
    8) estremi del documento di riconoscimento.
  2. Il  soggetto non  residente depositante  e' tenuto  a comunicare
tempestivamente al  depositario e all'emittente il  venire meno dello
status di  non residente ovvero l'eventuale  trasferimento dei titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ad altro soggetto.