Art. 4.
  1.  La  banca  emittente  segnala  annualmente  all'Amministrazione
finanziaria l'ammontare  degli interessi,  premi ed altri  frutti dei
buoni fruttiferi e dei certificati di deposito sui quali non e' stata
applicata la ritenuta di cui  al secondo comma, dell'articolo 26, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2.  La  segnalazione di  cui  al  comma  1 deve  essere  effettuata
conformemente  al   modello  di  dichiarazione  approvato   ai  sensi
dell'articolo 8  del decreto del  Presidente della Repubblica  n. 600
del 1973 e ha ad oggetto:
  a) i dati identificativi dei  soggetti non residenti, come previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
  b)  l'ammontare  degli  interessi non  assoggettati  alla  ritenuta
prevista  dal   secondo  comma  dell'articolo  26   del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  3. La dichiarazione  prevista nel comma 2 e' presentata  nei modi e
nei termini  previsti per la  dichiarazione degli interessi  ed altri
redditi  di capitale  che i  soggetti all'imposta  sul reddito  delle
persone   giuridiche    devono   presentare    contestualmente   alla
dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 374
 
           Note all'art. 4:
            -  Per  il  testo  del comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. n.
          600/1973 vedi nota all'art. 1.
            -  Il testo   degli articoli   8 e   9  del    D.P.R.  n.
          600/1973 e'  il seguente:
            "Art.  8.  - 1. Le  dichiarazioni devono  essere redatte,
          a   pena di nullita', su  stampati    conformi  ai  modelli
          approvati    con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  il  15  febbraio
          dell'anno  in   cui devono essere utilizzati. Il decreto di
          approvazione dei modelli   di dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta  di  cui  all'art.  7,  comma  1, primo  periodo,
          e  dei   modelli   di dichiarazione di cui    all'art.  78,
          comma  10,  della    legge 30 dicembre 1991,   n. 413,   e'
          pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale entro  il 31  ottobre
          dell'anno  precedente  a  quello    in cui i modelli stessi
          devono essere utilizzati.
            2. Gli  stampati possono   essere ritirati  gratuitamente
          presso  gli  uffici comunali   ovvero acquistati  presso le
          rivendite autorizzate; tuttavia  per particolari   stampati
          il  Ministro    delle  finanze    puo'  stabilire  che   la
          distribuzione     sia  fatta  direttamente    dagli  uffici
          dell'amministrazione    finanziaria      ovvero    mediante
          spedizione    al contribuente. Il   Ministro delle  finanze
          stabilisce il   prezzo degli stampati posti  in  vendita  e
          l'aggio spettante ai rivenditori.
            3. La dichiarazione  deve essere sottoscritta, a  pena di
          nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
          legale   o  negoziale.     La  nullita'  e'  sanata  se  il
          contribuente  provvede  alla  sottoscrizione  entro  trenta
          giorni  dal  ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio
          delle entrate territorialmente competente.
            4. La dichiarazione dei soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche  deve  essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
          rappresentante  legale,  e  in  mancanza    da  chi  ne  ha
          l'amministrazione  anche  di fatto,  o da un rappresentante
          negoziale.   La nullita'   e'   sanata,   se il    soggetto
          tenuto    a sottoscrivere   la   dichiarazione vi  provvede
          entro  trenta giorni   dal   ricevimento   dell'invito   da
          parte     dell'ufficio     delle  entrate  territorialmente
          competente.
            5.  La   dichiarazione  delle   societa'  e  degli   enti
          soggetti  all'imposta    sul  reddito     delle     persone
          giuridiche,  presso i  quali esite un  organo di controllo,
          deve  essere sottoscritta   anche dalle persone fisiche che
          lo costituiscono o dal presidente se si  tratta  di  organo
          collegiale.  La dichiarazione priva di  tale sottoscrizione
          e'  valida,  salva  l'applicazione  della  sanzione  di cui
          all'art. 53.
            6. In caso  di presentazione della dichiarazione  in  via
          telematica  da parte delle  societa' menzionate nel comma 1
          dell'art.  12,  ovvero  per  il     tramite  dei   soggetti
          incaricati  ai    sensi del comma  2 dello stesso articolo,
          le disposizioni   dei commi   3, 4    e  5    del  presente
          articolo      si   applicano      con     riferimento  alla
          dichiarazione che    gli  stessi  soggetti  sono  tenuti  a
          conservare".
            "Art.  9.  -  1.  Le  persone  fisiche e le societa' o le
          associazioni di cui all'art.    6  devono    presentare  la
          dichiarazione,  compresa quella unificata annuale, tra il 1
          maggio  e  il  30  giugno di ciascun anno. La presentazione
          della  dichiarazione   in via   telematica   deve    essere
          effettuata    entro il   30   settembre di   ciascun  anno,
          rispettando   i termini e le  modalita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui all'art. 8.
            2.    I soggetti  all'imposta sul  reddito delle  persone
          giuridiche, tenuti  all'approvazione  del  bilancio  o  del
          rendiconto   entro  un termine  stabilito  dalla  legge   o
          dall'atto      costitutivo,       devono   presentare    la
          dichiarazione,  compresa quella unificata annuale, entro un
          mese dall'approvazione  del bilancio o rendiconto.   Se  il
          bilancio non e' stato  approvato nel termine stabilito,  la
          dichiarazione  deve  essere  presentata entro un mese dalla
          scadenza  del  termine  stesso.  La  presentazione    della
          dichiarazione   in via  telematica  deve  essere effettuata
          entro  due  mesi  dall'approvazione del  bilancio   o   del
          rendiconto  o  dalla  scadenza  del  termine  stabilito per
          l'approvazione,  rispettando  i  termini  e  le   modalita'
          stabiliti  con  il  decreto  di cui all'art. 8. Qualora  il
          termine di due mesi scada   anteriormente al  1  giugno  la
          trasmissione  in via telematica deve  essere effettuata nel
          mese di giugno.
            3.   Gli   altri   soggetti   all'imposta   sul   reddito
          delle   persone  giuridiche    devono    presentare      la
          dichiarazione,   compresa   quella unificata annuale, entro
          sei  mesi  dalla  fine     del  periodo  d'imposta.      La
          presentazione  della dichiarazione  in via telematica  deve
          essere  effettuata   entro   sette   mesi  dalla  fine  del
          periodo  d'imposta, rispettando i termini  e  le  modalita'
          stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
            4.  I    sostituti d'imposta   che non  sono tenuti  alla
          presentazione della   dichiarazione    unificata    annuale
          devono     presentare     la dichiarazione tra il 1 e il 30
          aprile di ciascun anno per i  pagamenti  fatti    nell'anno
          solare    precedente    ovvero per   gli   utili   di   cui
          all'art. 27, dei quali e' stata deliberata la distribuzione
          nell'anno solare   precedente.   La   presentazione   della
          dichiarazione   in   via telematica deve essere  effettuata
          entro il 31  maggio, rispettando i termini e  le  modalita'
          stabiliti con il decreto di cui all'art. 8.
            5.  Per    gli interessi,   i premi   e gli  altri frutti
          soggetti alla ritenuta   di   cui ai   primi   tre    commi
          dell'art.   26 e  per  quelli assoggettati alla  ritenuta a
          titolo d'imposta ai  sensi dell'ultimo comma  dello  stesso
          articolo,  degli  articoli  2  e    3  del decreto-legge 17
          settembre 1992,  n.  378,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge 14   novembre   1992,  n.  437,  e   dell'art.
          7,  commi  1  e  2  del decreto-legge 20 giugno 1996,    n.
          323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  8 agosto
          1996, n.  425, nonche'  per i  premi e  per le  vincite  di
          cui   all'art. 30, la dichiarazione  deve essere presentata
          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
            6. Le  dichiarazioni presentate   entro un    mese  dalla
          scadenza  del  termine  sono valide, salvo il  disposto del
          sesto comma dell'art. 46.   Le   dichiarazioni   presentate
          con   ritardo  superiore  al  mese  si considerano omesse a
          tutti   gli  effetti,  ma    costituiscono  titolo  per  la
          riscossione delle  imposte dovute in base agli   imponibili
          in  esse  indicati  e delle ritenute indicate dai sostituti
          d'imposta.
            7. La  dichiarazione, diversa   da quella   di  cui    al
          comma    4,  puo' essere integrata,  salvo il disposto  del
          quinto comma   dell'art.  54,  per  correggere    errori  o
          omissioni  mediante   successiva dichiarazione da  redigere
          e  presentare  secondo   le   modalita'   stabilite   dagli
          articoli    8    e    12,    entro    il termine   per   la
          presentazione  della dichiarazione per il  secondo  periodo
          d'imposta   successivo,   sempreche'   non  siano  iniziati
          accessi,  ispezioni  e  verifiche  o  la violazione non sia
          stata  comunque    constatata  ovvero  non  siano     stati
          notificati gli inviti e le richieste di cui all'art. 32".