IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero", e in paticolare l'articolo 4, comma 1, periodo primo, che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le modalita', le condizioni e l'importo massimo dei crediti agevolati che il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere per il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio degli operatori italiani nelle societa' e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.; Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse di tali crediti agevolati in ogni caso e' stabilito in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295; Visto l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 100/1990, che prevede che in caso di mancato conferimento anche parziale della prevista quota di capitale di rischio nella societa' o impresa mista si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; Visti i decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per il commercio estero del 29 aprile 1992, del 30 maggio 1995 e del 24 ottobre 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana rispettivamente il 4 novembre 1992, n. 260, il 6 giugno 1995, n. 130, ed il 28 ottobre 1995, n. 253, emanati in attuazione dell'articolo 4, comma 1, periodo primo della citata legge n. 100/1990; Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente: "Abolizione del "fixing" delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento"; Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che ha disposto, fra l'altro, la trasformazione in societa' per azioni dell'ente creditizio pubblico "Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)"; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota in data 22 aprile 1997; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il Mediocredito centrale S.p.a. puo' concedere crediti agevolati in lire alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle societa' o imprese miste all'estero partecipate dalla Societa' italiana per le imprese miste all'estero S.p.a. (SIMEST). 2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 puo' essere concessa sia per finanziare l'acquisizione di quote in societa' o imprese miste all'estero non ancora costituite, sia per finanziare l'acquisizione di quote in societa' o imprese miste all'estero gia' costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dalla stessa impresa richiedente, deve risultare interamente versata. 3. L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma 1 puo' essere concessa ai finanziamenti concernenti operazioni per le quali la quota di capitale di rischio non e' acquisita dall'impresa italiana prima della data della delibera di partecipazione della Simest nella societa' o impresa mista all'estero. L'operatore italiano puo' presentare domanda di finanziamento agevolato al Mediocredito centrale S.p.a. anche prima della predetta delibera della SIMEST e comunque non oltre tre mesi dalla data della stessa. 4. L'agevolazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non puo' cumularsi con le analoghe provvidenze disposte da altre leggi vigenti in materia. Tale agevolazione puo' invece sussistere anche in presenza di interventi finanziari resi disponibili da organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti all'estero e concessi sia direttamente alle imprese italiane sia per il tramite del Mediocredito centrale S.p.a. 5. Sono accolte con priorita' le domande di finanziamento avanzate dalle piccole e medie imprese.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo gestito dal Mediocredito centrale per conto del Ministero del tesoro, al quale fanno carico anche gli oneri derivanti dal pagamento del contributo in conto interessi relativi ai crediti agevolati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 100/1990. - Il testo dell'art. 7 del D.-L. 28 maggio 1981, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206), e' il seguente: "Art. 7. - In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa e' tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento. Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale e' autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639". - La legge 26 novembre 1993, n. 489, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1993, n. 284. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.