Art. 2. 1. L'importo massimo finanziabile dei crediti agevolati - ferma restando la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato - e' fissato in misura non superiore al controvalore in lire del 70% della quota prevista di partecipazione dell'impresa italiana nell'impresa mista, al tasso di cambio rilevato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al tasso di cambio indicativo vigente quindici giorni lavorativi prima della data di accoglimento della domanda di finanziamento rilevato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense.
Nota all'art. 2: - La legge 12 agosto 1993, n. 312, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1993, n. 195.