Art. 2.
  1.  L'importo massimo  finanziabile dei  crediti agevolati  - ferma
restando la disciplina comunitaria in materia  di aiuti di Stato - e'
fissato in misura non superiore al controvalore in lire del 70% della
quota prevista  di partecipazione dell'impresa  italiana nell'impresa
mista, al  tasso di cambio  rilevato, ai sensi dell'articolo  2 della
legge 12 agosto 1993, n.  312, quindici giorni lavorativi prima della
data di  accoglimento della  domanda di finanziamento  o, in  caso di
valute  non ricomprese  nell'elenco di  cui al  medesimo articolo  2,
comma  1,  al tasso  di  cambio  indicativo vigente  quindici  giorni
lavorativi  prima  della  data   di  accoglimento  della  domanda  di
finanziamento  rilevato dall'Ufficio  italiano dei  cambi sulla  base
della quotazione del dollaro statunitense.
 
           Nota all'art. 2:
            -   La legge   12   agosto 1993,   n. 312,    e'    stata
          pubblicata    nella  Gazzetta  Ufficiale 20 agosto 1993, n.
          195.