Art. 3.
  1. Sulla  base di quanto  convenzionalmente stabilito fra  le parti
nel  contratto   di  finanziamento,   l'erogazione  del   credito  e'
effettuata in lire a fronte di idonea documentazioine comprovante sia
la persistenza della partecipazione  della SIMEST al capitale sociale
della  societa'   o  impresa  mista  all'estero,   sia  gli  avvenuti
versamenti  della  quota  di  capitale dell'impresa  mista  da  parte
dell'impresa richiedente.
  2.  L'erogazione del  credito  agevolato e'  effettuata altresi'  a
fronte  delle garanzie  ritenute idonee  a giudizio  del Mediocredito
centrale S.p.a.  L'agevolazione e' costituita dagli  oneri finanziari
che il Mediocredito centrale S.p.a., in attuazione di quanto previsto
al  successivo articolo  6 del  presente decreto,  addebita al  fondo
istituito ai  sensi dell'articolo  3 della legge  28 maggio  1973, n.
295.
  3. In deroga a quanto disposto  nel precedente comma 1, puo' essere
concessa una anticipazione fino  al 25% dell'importo massimo previsto
del  finanziamento a  fronte di  garanzie bancarie  o altra  forma di
garanzia ritenuta  idonea dallo  stesso Mediocredito  centrale S.p.a.
previa delibera  di acquisizione della partecipazione  da parte della
SIMEST nella societa' o impresa mista. Entro un anno dalla erogazione
dell'anticipazione  l'impresa  beneficiaria  provvede  ad  effettuare
versamenti  tali   da  giustificare   l'anticipazione  stessa   ed  a
documentare  l'avvenuta acquisizione,  entro tale  termine, da  parte
della SIMEST della prevista quota  di capitale sociale della societa'
o dell'impresa mista all'estero.
  4. L'anticipazione  e' scomputata  dalle prime  erogazioni previste
dal contratto di finanziamento fino a concorrenza della medesima.
  5. Il  controvalore in  lire delle  quote acquisite  e' determinato
sulla  base del  tasso di  cambio rilevato  ai sensi  dell'articolo 2
della  citata  legge  n.  312/1993 alla  datadei  singoli  apporti  o
pagamenti. In caso di valute non  quotate, il controvalore in lire e'
dato  dai   tassi  di   cambio  indicativi   rilevati  periodicamente
dall'Ufficio  italiano  dei cambi  sulla  base  della quotazione  del
dollaro statunitense.
  6. Il Mediocredito centrale S.p.a. in caso di acquisizione di quote
con  regolamento  di natura  non  finanziaria,  valuta la  congruita'
dell'apporto di capitale sulla base di documentazione ritenuta idonea
dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a.