Art. 3. 1. Sulla base di quanto convenzionalmente stabilito fra le parti nel contratto di finanziamento, l'erogazione del credito e' effettuata in lire a fronte di idonea documentazioine comprovante sia la persistenza della partecipazione della SIMEST al capitale sociale della societa' o impresa mista all'estero, sia gli avvenuti versamenti della quota di capitale dell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente. 2. L'erogazione del credito agevolato e' effettuata altresi' a fronte delle garanzie ritenute idonee a giudizio del Mediocredito centrale S.p.a. L'agevolazione e' costituita dagli oneri finanziari che il Mediocredito centrale S.p.a., in attuazione di quanto previsto al successivo articolo 6 del presente decreto, addebita al fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. 3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1, puo' essere concessa una anticipazione fino al 25% dell'importo massimo previsto del finanziamento a fronte di garanzie bancarie o altra forma di garanzia ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a. previa delibera di acquisizione della partecipazione da parte della SIMEST nella societa' o impresa mista. Entro un anno dalla erogazione dell'anticipazione l'impresa beneficiaria provvede ad effettuare versamenti tali da giustificare l'anticipazione stessa ed a documentare l'avvenuta acquisizione, entro tale termine, da parte della SIMEST della prevista quota di capitale sociale della societa' o dell'impresa mista all'estero. 4. L'anticipazione e' scomputata dalle prime erogazioni previste dal contratto di finanziamento fino a concorrenza della medesima. 5. Il controvalore in lire delle quote acquisite e' determinato sulla base del tasso di cambio rilevato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 312/1993 alla datadei singoli apporti o pagamenti. In caso di valute non quotate, il controvalore in lire e' dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. 6. Il Mediocredito centrale S.p.a. in caso di acquisizione di quote con regolamento di natura non finanziaria, valuta la congruita' dell'apporto di capitale sulla base di documentazione ritenuta idonea dallo stesso Mediocredito centrale S.p.a.